Ho emesso un assegno postale scoperto ma ho sanato l’importo entro tre giorni


Assegni scoperti, CAI, CAI - segnalazione per assegni privi di copertura, cai e revoca di sistema





Ho emesso un assegno scoperto: la posta mi ha addebitato 15 euro per mancato incasso poi entro tre giorni ho rifatto assegno con l’importo che era scoperto. Cosa devo fare per non essere protestato? grazie

In caso di mancato pagamento, in tutto o in parte, di un assegno per mancanza di di provvista, la banca iscrive il nominativo del traente nella Centrale di Allarme Interbancaria (CAI) se, entro il termine di sessanta giorni, non viene fornita prova dell’avvenuto pagamento tardivo dell’assegno. L’iscrizione nell’archivio determina la revoca di ogni autorizzazione ad emettere assegni. La revoca comporta il divieto, della durata di sei mesi, per qualunque banca e ufficio postale di stipulare nuove convenzioni di assegno con il traente e di pagare gli assegni emessi dal medesimo dopo l’iscrizione nell’archivio, anche se emessi nei limiti della provvista (articolo 9 legge 386/1990).

Inoltre, chiunque emette un assegno bancario o postale che, presentato al pagamento in tempo utile, non viene pagato in tutto o in parte per difetto di provvista è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria irrogata dal prefetto del luogo di pagamento (articolo 2 legge 386/1990).

E’ possibile evitare la revoca di ogni autorizzazione a emettere assegni, l’iscrizione in Centrale d’Allarme Interbancaria (CAI) e l’avvio della procedura sanzionatoria amministrativa solo effettuando tempestivamente il cosiddetto pagamento tardivo che comprenda, per espressa previsione normativa, oltre al valore nominale del titolo, gli interessi, una penale prevista del 10% (articolo 3 legge assegno) e le eventuali spese per il protesto o constatazione equivalente; e fornendo alla banca trattaria (la banca presso cui è aperto il conto corrente su cui è tratto l’assegno) la prova dell’avvenuta sanatoria, nei termini e con le modalità stabilite dall’articolo 8 della legge 386/1990 (quietanza del portatore con firma autenticata o pagamento a mezzo di deposito vincolato). La mancata osservanza dell’intera procedura di pagamento tardivo e quindi anche la mancata produzione della quietanza nei perentori termini previsti dalla legge (60 giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione del titolo) non consente di evitare l’iscrizione non essendovi al riguardo alcuna discrezionalità da parte della banca.

15 Aprile 2019 · Simonetta Folliero


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