Gestione del patrimonio di mia madre – Nomina amministratore di sostegno

Amministratore di sostegno, eredità e successione












Siamo due fratelli ed abbiamo una mamma 86 enne semi-autonoma vedova: io vivo lontano, mentre mio fratello e sua moglie, con cui non ho più rapporti, vivono con mia madre, amministrando di fatto tutto il suo ingente patrimonio. Mio fratello ha delega bancaria e provvede a tutte le incombenze legate al patrimonio e alle normali esigenze quotidiane.

Nostra madre é ancora lucida, ma non esce più di casa per acciacchi di vecchiaia. Vorrei sapere se ho diritto a partecipare all’amministrazione o quanto meno un controllo sull’operato di mio fratello, che in pochi anni è riuscito a farsi donare quasi tutta la quota di disponibile di vari immobili. Non essendoci gravi handicap in mia madre, tranne il fatto che non esce, potrei adire il tribunale per la nomina di un amministratore di sostegno?

Il giudice tutelare del tribunale territorialmente competente può procedere alla nomina di un amministratore di sostegno incaricato di assistere una persona che, per effetto di una infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trova nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi (articolo 404 codice civile). Non è il caso di sua madre.

Per quanto riguarda le donazioni in vita effettuate da sua madre al coerede, potrà contestarle, di qui a cent’anni, in sede di divisione ereditaria. Comprese quelle eventuali rilevabili dall’estratto conto e consistenti in somme di denaro trasferite al coerede.

Infatti, I figli e i loro discendenti che concorrono alla successione devono conferire ai coeredi tutto ciò che hanno ricevuto dal defunto per donazione direttamente o indirettamente, salvo che il defunto non li abbia da ciò dispensati. La dispensa può essere disposta nell’atto di donazione. Tuttavia la dispensa può intervenire solo per i beni che non eccedono la quota disponibile.

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28 Settembre 2019 · Lilla De Angelis