Sono separata da diversi anni: a mio marito è stato disposto il pagamento di un assegno di mantenimento per me e i miei due figli. Di questi soldi pattuiti non ho mai visto l'ombra di un centesimo: anche dopo svariate diffide da parte del tribunale il mio ex riesce sempre a scamparla dichiarandosi inoccupato e nullatenente. Io al momento lavoro in una ditta di pulizie per condomini e da sola non ce la faccio. Ho sentito dire, a lavoro, che c'è un istituto che tutela le persone con problemi come i miei. E' vero: se si, come funziona? ...
Il fondo di solidarietà a tutela del coniuge separato che versa in stato di bisogno
La legge di stabilità 2016 (commi 414, 415 e 416 dell'articolo 1) ha istituito, in via sperimentale con una dotazione di 250 mila euro per l'anno 2016 e di 500 mila euro per l'anno 2017, il Fondo di solidarietà a tutela del coniuge in stato di bisogno. A valere sulle risorse del Fondo di solidarietà, il coniuge in stato di bisogno che non è in grado di provvedere al mantenimento proprio e dei figli minori, oltre che dei figli maggiorenni portatori di handicap grave, conviventi, qualora non abbia ricevuto l'assegno determinato di separazione per inadempienza del coniuge che vi era tenuto, può rivolgere istanza da depositare nella cancelleria del tribunale del luogo ove ha residenza, per l'anticipazione di una somma non superiore all'importo dell'assegno medesimo. Il presidente del tribunale o un giudice da lui delegato, ritenuti sussistenti i presupposti per l'erogazione del beneficio, assumendo, ove occorra, informazioni, nei trenta giorni ...
La normativa vigente (comma 415 legge stabilità 2016) prevede che il coniuge separato in stato di bisogno, che non sia in grado di provvedere al mantenimento proprio e dei figli conviventi minori (o maggiorenni - ma se maggiorenni devono essere conviventi e portatori di handicap grave), qualora non abbia ricevuto l'assegno di mantenimento per inadempimento del coniuge che vi era tenuto, può rivolgere istanza da depositare nella cancelleria del Tribunale del luogo ove ha residenza, per l'anticipazione di una somma non superiore all'importo dell'assegno medesimo. Per essere considerato in stato di bisogno, il valore dell'indicatore ISEE (o dell'ISEE corrente in corso di validità) del coniuge separato, beneficiario dell'assegno di mantenimento, deve risultare inferiore o uguale a euro tremila. Tuttavia, quando dalla DSU ovvero dalla dichiarazione dei redditi del coniuge separato, beneficiario dell'assegno di mantenimento non versato dal coniuge obbligato, risulti che tra i redditi percepiti nel secondo anno solare precedente ...