Può accadere che un soggetto presti fideiussione per un'apertura di credito: la banca concede l'apertura di credito e mette a disposizione l'importo garantito dal fideiussore. Successivamente all'apertura di credito, e prima che il debitore principale effettui un qualsiasi prelievo delle somme messe a disposizione della banca, il fideiussore costituisce un fondo patrimoniale conferendovi tutti i beni immobili di sua proprietà. Ora, nel caso in cui il debitore principale risulti inadempiente, il fideiussore, come è naturale, viene chiamato a rispondere degli importi prelevati dal debitore e non rimborsati alla banca. La banca promuove, allora, azione revocatoria del fondo patrimoniale costituito dal fideiussore, ma quest'ultimo eccepisce che l'atto è stato costituito prima dell'insorgenza del credito, per cui, ai sensi del codice civile, l'azione revocatoria dell'atto di costituzione del fondo patrimoniale risulta inammissibile. Invece, per i giudici di legittimità (sentenza 1450/14) l'azione revocatoria ordinaria presuppone, per la sua esperibilità, la sola esistenza di ...
L'istituto di credito può esercitare azione revocatoria ed annullare la costituzione del fondo patrimoniale da parte del fideiussore di società. Inutile la costituzione del fondo patrimoniale da parte del fideiussore: l'istituto di credito può esercitare l'azione revocatoria contro il fondo e aggredire gli immobili che vi sono stati inseriti, poiché la costituzione della garanzia sulla casa, in questo caso, si considera un atto di frode verso i creditori, pur non essendo ancora maturato un debito certo. Questo, in sintesi, l'orientamento espresso dalla Corte di Cassazione con sentenza 21938/14. Da quanto si evince dalla pronuncia in esame, è inutile, dopo aver prestato fideiussione nei confronti di un altro soggetto a cui un'istituto di credito ha concesso un finanziamento, tutelare la propria casa con un fondo patrimoniale: infatti, in tale fattispecie, la banca può esercitare l'azione revocatoria contro il fondo e aggredire gli immobili che vi sono stati inseriti. Ciò, perché la ...
Il fondo patrimoniale costituito nell'insorgenza del debito è soggetto ad azione revocatoria
L'azione revocatoria verso gli atti di disposizione dei beni del debitore, quale ad esempio la costituzione di un fondo patrimoniale, è semplicemente finalizzata alla tutela delle ragioni del creditore; tutela realizzata sottraendo al fondo patrimoniale i beni che svolgevano una funzione di garanzia generica del credito, quando ricorre l'elemento della consapevolezza del pregiudizio che la costituzione del fondo patrimoniale stesso avrebbe arrecato al creditore. Con l'azione revocatoria non si disconosce la validità del fondo patrimoniale e la sua causa (il soddisfacimento dei bisogni della famiglia): tanto è vero che sono considerati soggetti all'azione revocatoria anche gli atti di disposizione dei beni del debitore aventi un profondo valore etico e morale, come ad esempio il trasferimento della proprietà di un bene, effettuato a seguito della separazione personale, per adempiere al proprio obbligo di mantenimento nei confronti dei figli e del coniuge. Per la revoca del fondo patrimoniale è sufficiente che l'atto ...