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A gennaio 2010 ho prestato fideiussione verso una banca per un società dove ero socio: la banca aveva concesso un affidamento per 50 mila euro circa e la società, fino a ottobre 2012, ne ha utilizzato in media 30 mila euro. A giugno 2011 ho comprato una casa e ho costituito un fondo patrimoniale contestualmente ad un’altra casa che avevo precedentemente.
A dicembre 2011 la banca ha concesso un mutuo alla società per 150 mila euro. A dicembre 2014 la società di cui ero garante è fallita e accumulato un debito con la banca di 150 mila euro. Ora la banca mi ha notificato ricorso per decreto ingiuntivo.
Il fondo patrimoniale è protetto? Se no, io devo garantire l’importo per l’esposizione prima della stipula del fondo patrimoniale o il debito complessivo?
Per rispondere alla sua domanda sarebbe necessario leggere il contratto di fideiussione da lei sottoscritto e conoscere, almeno, il tipo di società per la quale ha prestato garanzia e di cui era socio.
Ipotizzando che si tratti di una società di persone e che la fideiussione rientri fra quelle standard, si può affermare in generale che lei dovrà rispondere, in qualità di fideiussore e socio, del debito complessivo accumulato dal soggetto giuridico che lei ha garantito.
La data di costituzione del fondo patrimoniale, infatti, non limita l’ambito della responsabilità patrimoniale in capo al socio fideiussore ma solo, eventualmente, i beni che potranno essere soggetti ad azione esecutiva.
Sotto questo aspetto va aggiunto che il conferimento al fondo patrimoniale costituito nel 2011, dell’immobile che lei già possedeva al momento della stipula del contratto di garanzia, e che faceva parte degli assets patrimoniali del fideiussore dei quali il creditore garantito era presumibilmente a conoscenza, è inefficace nei confronti della banca.
Per quanto attiene l’efficacia nei confronti della banca del conferimento del secondo immobile al fondo patrimoniale nulla è possibile affermare sulla base dei soli dati riportati nel quesito: ma, è evidente che, se l’acquisto del secondo immobile è stato effettuato con disponibilità presenti, a giugno 2011, in conto corrente o in conto titoli presso il creditore garantito, anche il conferimento al fondo patrimoniale del secondo immobile è inefficace nei confronti della banca.
18 Aprile 2015 · Carla Benvenuto
Può accadere che un soggetto presti fideiussione per un'apertura di credito: la banca concede l'apertura di credito e mette a disposizione l'importo garantito dal fideiussore. Successivamente all'apertura di credito, e prima che il debitore principale effettui un qualsiasi prelievo delle somme messe a disposizione della banca, il fideiussore costituisce un fondo patrimoniale conferendovi tutti i beni immobili di sua proprietà. Ora, nel caso in cui il debitore principale risulti inadempiente, il fideiussore, come è naturale, viene chiamato a rispondere degli importi prelevati dal debitore e non rimborsati alla banca. La banca promuove, allora, azione revocatoria del fondo patrimoniale costituito dal ...
L'istituto di credito può esercitare azione revocatoria ed annullare la costituzione del fondo patrimoniale da parte del fideiussore di società. Inutile la costituzione del fondo patrimoniale da parte del fideiussore: l'istituto di credito può esercitare l'azione revocatoria contro il fondo e aggredire gli immobili che vi sono stati inseriti, poiché la costituzione della garanzia sulla casa, in questo caso, si considera un atto di frode verso i creditori, pur non essendo ancora maturato un debito certo. Questo, in sintesi, l'orientamento espresso dalla Corte di Cassazione con sentenza 21938/14. Da quanto si evince dalla pronuncia in esame, è inutile, dopo aver ...
Il fondo patrimoniale costituito nell'insorgenza del debito è soggetto ad azione revocatoria
L'azione revocatoria verso gli atti di disposizione dei beni del debitore, quale ad esempio la costituzione di un fondo patrimoniale, è semplicemente finalizzata alla tutela delle ragioni del creditore; tutela realizzata sottraendo al fondo patrimoniale i beni che svolgevano una funzione di garanzia generica del credito, quando ricorre l'elemento della consapevolezza del pregiudizio che la costituzione del fondo patrimoniale stesso avrebbe arrecato al creditore. Con l'azione revocatoria non si disconosce la validità del fondo patrimoniale e la sua causa (il soddisfacimento dei bisogni della famiglia): tanto è vero che sono considerati soggetti all'azione revocatoria anche gli atti di disposizione dei ...
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