La questione è un pochino più complessa ed articolata: per ottenere la prestazione del pagamento del TFR tramite il Fondo di Garanzia dell’INPS e’ necessaria una domanda amministrativa, domanda che puo’ essere presentata, in caso di datore di lavoro non soggetto a procedura fallimentare o di liquidazione coatta amministrativa, solo dopo la formazione di un titolo esecutivo e l’esperimento infruttuoso, in tutto o in parte, dell’esecuzione forzata.
Se il suo ex datore di lavoro inadempiente è, invece, rappresentato da una srl in liquidazione lei dovrebbe dapprima insinuarsi nello stato passivo della procedura per accertare il credito eventualmente residuo a carico del Fonfo di garanzia INPS. L’ammissione del credito nello stato passivo determina, dunque, la misura dell’obbligazione a cui è chiamato il Fondo di garanzia, ed è un requisito essenziale, in mancanza del quale non si può procedere all’erogazione del trattamento di fine rapporto spettante al lavoratore.
La prescrizione del diritto a percepire il proprio TFR e’ quinquennale: quindi, almeno può non preoccuparsi di non avere ancora messo in mora l’azienda in liquidazione.
Il suggerimento finale è quello di farsi assistere da un sindacato di categoria: di solito viene chiesto un piccolo contributo iniziale alle spese mentre gli onorari per l’assistenza tecnica vengono regolati dopo la corresponsione del TFR da parte dell’INPS secondo una percentuale concordata.
21 Marzo 2016 · Roberto Petrella