Figlio, convivente con il proprio genitore debitore, preoccupato per le conseguenze che potrebbero avere su di lui le azioni esecutive, presso la residenza comune, avviate nei confronti del padre

I beni di effettiva proprietà di terzi, ubicati presso la residenza o il domicilio del debitore, potrebbero essere pignorati dall'ufficiale giudiziario












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Mio padre si è visto notificare un’intimazione di pagamento entro 5 giorni, pena l’esecuzione forzata: la somma è di 9400 euro circa, per cose risalenti a più di 10 anni fa: io vivo con la mia famiglia e non abbiamo niente, tranne un’auto di mia proprietà del valore di circa 7000 euro di valore e una moto di 1200 euro circa, sempre intestata a me nonché l’attrezzatura per lavorare da casa da remoto.

Ora leggo varie cose in giro per internet, dal fatto che i debiti non ricadono sui figli, fino alla probabile esecuzione mobiliare, che potrebbe fare tabula rasa anche delle mie cose!!! È vera questa cosa? Mi sto preoccupando un sacco. Per me sarebbe un durissimo colpo. Mi ritroverei a ricominciare da zero!! Grazie in anticipo.

E’ vero, in teoria, che in occasione di un pignoramento presso la residenza del debitore l’ufficiale giudiziario deve, per legge, pignorare tutti i beni ivi presenti, in ossequio al principio di presunzione legale di proprietà, in base al quale tutti i beni presenti nella dimora del debitore si presumono essere di proprietà del debitore stesso. E’ accaduto, ad esempio, che l’ufficiale giudiziario abbia rinvenuto, nel posto auto di esclusiva pertinenza dell’immobile di proprietà del debitore, e poi pignorato, un veicolo di valore che risultava (da una verifica successiva) non intestato al debitore, ma a terzi. Ora per giurisprudenza consolidata, in riferimento all’esemplificazione appena accennata, nel corso dell’ispezione finalizzata al reperimento dei beni del debitore, l’ufficiale giudiziario non è tenuto ad accedere ai registri del Pubblico Registro Automobilistico (PRA) per verificare chi sia l’affettivo proprietario del veicolo individuato, nè ad esaminare l’eventuale documentazione prodotta dal debitore esecutato (il certificato cartaceo di proprietà): è compito di esclusiva competenza del giudice dell’esecuzione, su ricorso d’urgenza del terzo effettivo proprietario (assistito da un avvocato), liberare il veicolo dal pignoramento dietro esibizione del certificato di proprietà del PRA o di altre evidenze probanti, mentre l’ufficiale giudiziario deve procedere al pignoramento del bene, senza alcun indugio o considerazione ulteriore.

Così accade per altri beni presenti nella casa del debitore non di proprietà dello stesso, computer, opere d’arte, gioielli, mobili d’antiquariato: è onere dell’effettivo terzo proprietario ricorrere al giudice dell’esecuzione per dimostrare (con fatture d’acquisto o altri mezzi di prova) l’effettiva titolarità del bene.

C’è da aggiungere, tuttavia, che, in pratica, salvo casi eccezionali (debitore residente o domiciliato in immobili di pregio, arredati sontuosamente con opere d’arte) il creditore insoddisfatto raramente proceda al pignoramento dei beni ubicati presso la residenza del debitore, in considerazione del fatto che è difficile piazzare, attraverso una vendita all’asta, mobili o dispositivi elettronici usati e che della custodia dei beni pignorati, per evitare aggravi di spesa (si ricordi che le spese di procedura anche se successivamente poste a carico del debitore sottoposto ad azione esecutiva, devono essere anticipate dal creditore procedente), viene incaricato, solitamente, lo stesso debitore.

Insomma, è buona norma, per chiunque conviva con un debitore inadempiente, conservare gli scontrini o le fatture di tutti i beni mobili non registrati acquistati e successivamente collocati nell’unità abitativa che risulta essere stata eletta a residenza anagrafica, o utilizzata come domicilio abituale, dal debitore.

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13 Agosto 2023 · Carla Benvenuto

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