Fideiussione per mutuo ipotecario e scadenza dell’obbligazione


L’azione del creditore nei confronti del fideiussore non è soggetta al termine di decadenza previsto dall’articolo 1957 del codice civile





Sono fideiussore di un mutuo ipotecario su un immobile: cinque anni fa mi arrivò una raccomandata dalla banca che mi ingiungeva di saldare l’intero debito residuo a causa di inadempienza del debitore principale. Ad oggi nessuna azione giudiziale è stata intrapresa né nei miei confronti, né nei confronti del debitore principale. Mi chiedevo se fosse applicabile la liberazione del fideiussore ai sensi dell’articolo 1957 del codice civile a seguito di mancata azione del creditore nei termini considerando che con la decadenza del beneficio del termine si possa considerare l’obbligazione giunta a termine.

La questione verte sulla possibilità che il fideiussore resti obbligato fin dopo la scadenza dell’obbligazione, scadenza che deve ritenersi coincidente con il pagamento dell’ultima rata del mutuo. Altrimenti, la comunicazione di decadenza del beneficio del termine e la richiesta di saldare l’intero debito residuo in un’unica soluzione, si risolverebbe in vantaggio per il fideiussore.

E, comunque, nella ipotesi in cui la durata di una fideiussione sia correlata non alla scadenza della obbligazione principale ma al suo integrale adempimento, l’azione del creditore nei confronti del fideiussore non è soggetta al termine di decadenza previsto dall’articolo 1957 del codice civile (Cassazione sentenza 16758/2002).

2 Gennaio 2019 · Roberto Petrella


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