Prescrizione della fideiussione
Quando un soggetto garantisce un prestito o contrae l'erogazione di prestazione o servizi per conto terzi, la responsabilità personale grava esclusivamente sul soggetto che ha agito in nome e per conto dei terzi, attesa l'esigenza di tutela di coloro che, nell'erogazione del credito o delle prestazioni e dei servizi, abbiano fatto affidamento sulla solvibilità e sul patrimonio del soggetto contraente. Ne consegue che l'obbligazione, avente natura solidale, di colui che ha agito per conto terzi è inquadrabile tra le garanzie assimilabili alla fideiussione. Al riguardo, l'articolo 1957 del codice civile prevede che il fideiussore rimanga obbligato anche dopo la scadenza dell'obbligazione principale, purchè il creditore, entro sei mesi dalla predetta scadenza, si sia attivato per l'escussione del credito nei confronti del debitore principale. In pratica, viene imposto al creditore l'onere di attivarsi nei confronti del debitore principale entro un termine semestrale decorrente dalla scadenza dell'obbligazione principale per poter poi esigere ...
Decadenza fideiussione omnibus limitata
Nel testo è indicato: i diritti derivanti alla Banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore ed il termine entro il quale agire per l'adempimento, in deroga a quanto previsto dall'art. 1957 del Codice Civile si stabilisce in 36 mesi dalla scadenza dell'obbligazione garantita. Dopo la revoca dell'apertura di credito in c/c e la richiesta del pagamento del saldo con raccomandata a.r. la Banca non ha assunto altre iniziative e sono già trascorsi i 36 mesi: la fideiussione può considerarsi decaduta ai sensi dell'articolo 1957 del Codice Civile? ...
Fideiussione per obbligazioni future e liberazione del garante
Com'è noto, l'articolo 1956 del codice civile dispone il fideiussore per un'obbligazione futura è liberato se il creditore, senza speciale autorizzazione del fideiussore, ha fatto credito al terzo, pur conoscendo che le condizioni patrimoniali di questo erano divenute tali da rendere notevolmente più difficile il soddisfacimento del credito. Tuttavia, il socio che abbia prestato fideiussione per ogni obbligazione futura di una società a responsabilità limitata, esonerando l'istituto bancario creditore dall'osservanza dell'onere impostogli dall'articolo 1956 del codice civile, non può invocare, per ottenere la propria liberazione nonostante la sottoscritta clausola di esonero, la violazione dei principi di correttezza e buona fede da parte del creditore per avere quest’ultimo concesso ulteriore credito alla società benché avvertito dallo stesso fideiussore della sopravvenuta inaffidabilità della stessa a causa della condotta dell'amministratore. In tale situazione, infatti, per un verso non è ipotizzabile alcun obbligo del creditore di informarsi a sua volta e di rendere edotto ...