Fideiussione e clausola di revivescenza inserita nell’accordo a saldo stralcio


Una delle clausole di una fideiussione ritenute abusive è quella secondo la quale il fideiussore è tenuto a rimborsare alla banca le somme che dalla banca stessa fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi, o per qualsiasi altro motivo.

Nel mio caso, nel contratto di fideiussione da me stipulato con la banca non è presente la suddetta clausola ma me l’hanno inserita nell’accordo di saldo a stralcio che ho sottoscritto: vorrei sapere se la nullità di detta clausola vale anche per l’accordo saldo a stralcio.

L’eccezione di nullità dell’accordo a saldo stralcio potrà sollevarla lei sola: la clausola di cui si parla (clausola di revivescenza) è stata sancita come vessatoria e possibile causa di nullità nei contratti di fideiussione su format ABI con la sentenza 29810/2017, in quanto da essa potrebbe derivare un aggravio di esposizione per il fideiussore quando, nel corso del rapporto fra debitore principale e creditore garantito, dovessero intervenire sentenze che dichiarassero inefficaci i pagamenti effettuati dal debitore (a seguito di azioni di revocatoria ordinaria o di fallimento promosse da altri creditori).

Ma, nella fattispecie, il debito è già consolidato, il rapporto fra creditore garantito e debitore principale è praticamente estinto ed il quantum da versare fissato nell’accordo a saldo stralcio.

Tuttavia, è pur vero che l’accordo transattivo a saldo stralcio non può essere considerato, secondo conforme giurisprudenza, di tipo novativo: cioè in caso di problemi, tornerebbe in gioco il contratto di fideiussione originario.

Quindi, se proprio lei teme che il debitore principale possa essere esposto a sentenze che potrebbero invalidare i pagamenti eventualmente dal debitore principale già effettuati al creditore garantito (e che aggraverebbero la posizione debitoria del fideiussore) allora può chiedere la rimozione della clausola oppure eccepirne a posteriori la nullità qualora l’evento temuto dovesse realmente materializzarsi.

22 Marzo 2019 · Simonetta Folliero

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