Fideiussione prestata a favore di una società poi fallita


Il fideiussore resta obbligato per il credito erogato alla società fallita al netto di quanto eventualmente incassato dalla procedura concorsuale





Nel 1999 sottoscrivevo una fideiussione con la Banca d Roma (assorbita da Unicredit): il credito è stato ceduto prima a Capitalia, poi Arena adetto DoValue spa, mandataria di Fino2Secuitisation.

La società per cui avevo sottoscritto la fideiussione è stata dichiarata fallita in data 4.10.2002 ed il fallimento è stato chiuso il 10.11.2009.

Non so se allora la Banca avesse chiesto l’insinuazione al passivo. Ora mi vedo recapitare un legale una richiesta di pagamento di euro 70 mila circa. Avevo ricevuto una lettera raccomandata di DoBank a novembre 2018. Prima di allora nulla, nè tanto meno prima della dichiarazione di fallimento della società.

Ovviamente non ho soldi e la cosa che mi stupisce che prima della dichiarazione di fallimento nessuno mi avesse chiesto nulla. Non ricordo nemmeno cosa avevo firmato e se c’erano degli importi. Cosa mi consiglia?

Chiuso il fallimento, il fideiussore resta obbligato per il credito erogato dalla banca alla società fallita al netto di quanto eventualmente percepito a seguito della procedura concorsuale.

La comunicazione raccomandata di DoBank a novembre 2018, deve intendersi come interruttiva dei termini di prescrizione. Dunque, il credito è certo, liquido ed esigibile.

Tuttavia, se non ha casa di proprietà e/o conto corrente con saldo cospicuo, non ha motivo alcuno di preoccuparsi della questione. Ove riuscisse a trovare un impiego, il massimo che il creditore potrà fare sarà ottenere il prelievo del 20% della busta paga, al netto degli oneri fiscali e contributivi.

13 Luglio 2019 · Carla Benvenuto

Ulteriore domanda: essendo comproprietaria dell’immobile dove abito (di cui peraltro tra un paio d’anni avrò terminato di pagare il mutuo) posso, secondo Lei, fare una donazione al figlio (comproprietario dell’altro 50%) senza incorrere in qualche azione legale da parte della Do Bank.

Può fare la donazione, ma nella consapevolezza che, entro cinque anni dalla data dell’atto notarile, il creditore può rivolgersi al giudice con domanda di revocazione, ex articolo 2901 del codice civile, dell’atto dispositivo finalizzato a sottrarre la quota del bene all’azione esecutiva.

13 Luglio 2019 · Annapaola Ferri

Posso, secondo Lei, chiedere al legale che mi ha scritto tutta la documentazione relativa alla richiesta di pagamento non avendo in mano nulla e, valutare se, per caso non fossero intervenuti nel fallimento se il credito nei miei confronti sia azionabile. Altra domanda: nell’ipotesi fosse azionabile potrò proporre un pagamento dilazionato (questo ovviamente sarà la Dobank a decidere se accettare o meno) di poche centinaia di euro visto che ho uno stipendio di € 550,00 e, nel frattempo, provvedere alla donazione della quota di comproprietà dell’immobile e, trascorsi i cinque anni smettere di pagare visto che andrò in pensione, con circa € 700,00 al mese. Scusi per le continue domande ma, ogni volta che ricevo una risposta da Lei mi viene spontanea un’altra domanda.

Fa benissimo a chiedere alla controparte la documentazione necessaria, ovvero, innanzitutto, il contratto di cessione intervenuto fra la Dobank e la banca creditrice originaria, nonchè copia del contratto di fideiussione da lei sottoscritto: se quest’ultimo non prevedeva il beneficio di escussione per il fideiussore (cioè l’obbligo per il creditore di escutere il debitore principale prima di rivolgersi al fideiussore) non avrebbe alcuna valenza la circostanza che la banca creditrice si fosse, o meno, insinuata al passivo nella procedura fallimentare.

Con la cessionaria Dobank può cercare di raggiungere un accordo transattivo per dilazionare il rimborso con rate sostenibili e/o per ridurlo: il suo tallone d’Achille è la comproprietà dell’immobile, altrimenti avrebbe potuto attendere a cuor leggero il pignoramento dello stipendio: con un prelievo mensile di 110 euro, ammesso che la cessionaria avesse deciso di avviare l’azione esecutiva di pignoramento dello stipendio, avrebbe potuto archiviare la pratica.

13 Luglio 2019 · Rosaria Proietti


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