Fermo amministrativo iscritto da polizia stradale su autocarro condotto da soggetto con patente revocata – Conseguenze per il proprietario del veicolo

Patente di guida












Fermo bene strumentale autocarro operato dalla polizia stradale e contestuale irrogazione di sanzione pecuniaria, per violazione articolo 116 del Codice della strada (guida con patente revocata): è possibile per il proprietario del mezzo, non trasgressore e debitore solidale ottenere la restituzione immediata del furgone pagando nei 30 giorni concessi l’importo ridotto?

Chiunque, avendo la materiale disponibilità di un veicolo (il proprietario), lo affida o ne consente la guida a persona che non abbia conseguito la corrispondente patente di guida, o altra abilitazione prevista, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 389 euro a 1.559 euro.

Chiunque conduce veicoli senza aver conseguito la corrispondente patente di guida è punito con l’ammenda da 2.257 euro a 9.032 euro; la stessa sanzione si applica ai conducenti che guidano senza patente perché revocata o non rinnovata per mancanza dei requisiti fisici e psichici. Nell’ipotesi di recidiva nel biennio si applica altresì la pena dell’arresto fino ad un anno. Per le violazioni di cui al presente comma e’competente il tribunale in composizione monocratica.

A tale ultima violazione consegue la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di tre mesi, o in caso di recidiva delle violazioni, la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo.

Il pagamento della sanzione amministrativa irrogata al proprietario (non trasgressore) del veicolo, comunque affidato a soggetto con patente revocata, non libera il veicolo dal fermo o dalla confisca.

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30 Aprile 2020 · Giuseppe Pennuto