Fatturazione illecita a 28 giorni – Operatori hanno mantenuto volutamente i prezzi alti nel ritorno a bolletta mensile: multa dell’Agcm





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Per quanto riguarda la famosa storia delle bollette richieste illecitamente dagli operatori telefonici ogni 28 giorni, anziché mensilmente, ho saputo che c’è stata anche un’ulteriore sanzione da parte dell’Antitrust.

Stavolta, per motivi di pratica commerciale scorretta: cos’è successo nel dettaglio?

Per quanto riguarda la fatturazione a 28 giorni imposta dagli operatori, illecitamente, l’Antitrust, Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, ha inflitto una sanzione molto significativa a Tim, Vodafone, Fastweb e Wind Tre, per complessivi 228 milioni di euro.

Sarebbe stata infatti accertata la violazione anti concorrenza contro la possibilità di scelta dei consumatori.

Le compagnie di telefonia, dopo aver modificato la cadenza di fatturazione nella telefonia fissa da mensile a 28 giorni con un conseguente aggravio economico a danno dei cittadini, hanno messo in atto secondo l’Autorità un’intesa anti concorrenziale nella fase di ritorno alla fatturazione mensile, aumentando in modo uniforme le tariffe.

In particolare, le indagini svolte hanno permesso di accertare che i quattro operatori telefonici hanno coordinato le proprie strategie commerciali relative al passaggio dalla fatturazione quadri settimanale (28 giorni) a quella mensile, con il mantenimento dell’aumento percentuale dell’8,6%.

Tale coordinamento era sotteso a mantenere il prezzo incrementato, vanificando il confronto commerciale e la mobilità dei clienti.

Infine si ricorda che l’Antitrust aveva già adottato nel marzo 2018 delle misure cautelari, che, grazie alle specifiche modalità e tempistiche, avevano effettivamente impedito l’attuazione dell’intesa.

Infatti, a seguito dell’adozione di tali misure, gli operatori avevano dovuto riformulare le proprie strategie commerciali e ciò aveva determinato una diminuzione dei prezzi rispetto alla rimodulazione annunciata.

Nell’imporre le sanzioni l’Autorità ha bilanciato la necessità che esse abbiano efficacia deterrente rispetto a possibili future condotte concertate tra i suddetti operatori.

E, d’altro canto, l’esigenza che le stesse non siano ingiustificatamente afflittive.

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4 Febbraio 2020 · Patrizio Oliva

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