Fallimento ed ottenuta esdebitazione – Può l’Agenzia delle entrate chiedermi ancora l’IVA?


Esdebitamento fallimentare


In seguito alla chiusura del fallimento ho ottenuto dal tribunale l’esdebitazione: l’agenzia delle entrate, però, mi richiede delle somme riguardanti IVA (cifre ovviamente inerenti all’attività per la quale ho chiesto il fallimento) notificate al curatore l’anno della dichiarazione del fallimento (ma dopo la data di apertura).

Per questo motivo sarebbero escluse dall’esdebitazione?

Inoltre, per registrare il decreto di esdebitazione presso l’agenzia delle entrate mi viene richiesto di pagare l’1% sull’ammontare dei debiti residui rimasti impagati dopo la chiusura del fallimento, a qualcuno risulta?

Sapete dirmi qualcosa?

Da notare che ero titolare di una ditta individuale.

Per cominciare, va detto che l’esdebitazione, quando accordata al debitore fallito, ha effetto non solo nei confronti dei creditori che avevano presentato domanda di ammissione al passivo, ma anche, naturalmente, nei confronti dei creditori che non avevano presentato tale domanda, pur potendolo fare.

In altri termini, nell’esdebitazione risultano inclusi i debiti anteriori alla procedura di fallimento ma relativi a creditori non insinuatisi al passivo fallimentare.

Tuttavia, restano esclusi dall’esdebitazione, anche se relativi all’attività per la quale è stato dichiarato il fallimento, i crediti accertati (e quindi esigibili) dopo che siano decorsi dodici mesi dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo, laddove non è più possibile l’insinuazione, nemmeno se il ritardo è dipeso da cause non imputabili al creditore.

La notifica al curatore fallimentare ha il solo scopo di interrompere il termine di prescrizione del credito.

Chiarito questo punto, del tutto inerente alla prassi dell’esdebitazione, andiamo a cercare di capire il vero motivo per cui le richiedono l’IVA.

L’esdebitazione non è ammissibile per tributi costituenti risorse proprie dell’Unione europea, per l’imposta sul valore aggiunto (IVA) e per le ritenute operate e non versate (la legge prevede, in tali ipotesi esclusivamente la dilazione del pagamento).

Ciò poichè ogni Stato membro dell’Unione Europea deve garantire, tramite tutte le misure legislative e amministrative, che l’Iva sia interamente riscossa nel proprio territorio.

Infine, concludendo, va detto che la registrazione di qualsiasi atto giudiziario è, purtroppo, sottoposta a tassazione.

Per conoscerne l’importo è sufficiente inserire i dati del provvedimento (ufficio finanziario territorialmente competente, giurisdizione che ha emesso il provvedimento, anno, natura e numero del provvedimento) nel pannello della risorsa applicativa messa a disposizione dell’Agenzia delle entrate.

19 Ottobre 2017 · Andrea Ricciardi





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