Fallimento e ripartizione attivo – Creditori chirografari


Procedure di fallimento e concordato preventivo


Ai creditori chirografari ammessi al passivo nel fallimento è garantito un minimo nel riparto oppure potranno avere qualcosa solo se avanza a seguito di soddisfazione dei privilegiati?

I creditori chirografari sono quelli i cui crediti non sono assistiti da cause di prelazione: la norma dice che vanno soddisfatti per ultimi: la questione posta è regolata dall’articolo 111 della legge fallimentare.

Le somme ricavate dalla liquidazione dell’attivo sono erogate nel seguente ordine:

1) per il pagamento dei crediti prededucibili;
2) per il pagamento dei crediti ammessi con prelazione (crediti assistiti da pegno, ipoteca o privilegio);
3) per il pagamento dei creditori chirografari, in proporzione dell’ammontare del credito per cui ciascuno di essi fu ammesso.

Sono considerati crediti prededucibili quelli così qualificati da una specifica disposizione di legge, e quelli sorti in occasione o in funzione delle procedure concorsuali; tali crediti sono soddisfatti con preferenza. In generale, si tratta di crediti della procedura (ad esempio, le spese per uno stimatore) e non del fallito.

Dunque, i creditori chirografari vanno soddisfatti per ultimi, ammesso ci sia qualcosa da ripartire.

16 Aprile 2019 · Patrizio Oliva





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