Quale procedura seguire per la cessione da parte del creditore del quinto pignorato di una pensione?


Cessione del credito, pignoramento pensione





Si pone la seguente questione: il creditore che ha ottenuto sequestro del quinto in via giudiziale può cedere o donare a un terzo il proprio credito?

Se si, nel caso di prestazione pensionistica erogata dall’inps, quale procedura dovrebbe mettere in atto il creditore per attuare il proprio diritto?

Per semplificare la problematica che andremo ad affrontare, conviene far riferimento ad uno scenario con il coinvolgimento di quattro soggetti: Tizio, Caio, Sempronio e l’INPS: in particolare, ipotizziamo che Sempronio sia pensionato INPS e debitore di Caio, il quale a sua volta è debitore di Tizio.

Cominciamo subito con il far riferimento alla sentenza della Corte di cassazione 25946/2007, in base alla quale l’ordinanza di assegnazione rappresenta l’atto conclusivo dell’esecuzione forzata per espropriazione dei crediti ed attua il trasferimento coattivo del credito pignorato, determinando una modifica soggettiva nel rapporto obbligatorio intercorrente tra debitore esecutato (Sempronio) e il terzo (INPS). Pertanto, il terzo (INPS) può sollevare nei confronti del creditore assegnatario (Caio) le stesse eccezioni che avrebbe potuto opporre al debitore esecutato (Sempronio) e, contestualmente, il creditore assegnatario può avvalersi di tutte le azioni finalizzate alla conservazione e soddisfazione del proprio credito.

Cioè a dire, dopo l’azione esecutiva promossa da Caio contro Sempronio e conclusasi con il pignoramento della pensione di Sempronio presso il terzo INPS, Caio può essere considerato creditore dell’INPS (e, per converso, l’INPS debitore di Caio).

Ora, a norma del codice civile (articolo 1260) il creditore (Caio) può trasferire a titolo oneroso o gratuito il proprio credito (a Tizio), anche senza il consenso del debitore (INPS), purché il credito non abbia carattere strettamente personale (ad esempio qualora si tratti di crediti alimentari) o il trasferimento non sia vietato dalla legge (ad esempio, non possono essere ceduti, a giudici ed altre figure appartenenti all’ufficio davanti cui la controversia è pendente, i crediti litigiosi).

Il che vuol dire, sostanzialmente, che Caio, debitore di Tizio, può cedere a Tizio il proprio credito vantato nei confronti dell’INPS. Sintetizzando, in questa fase Tizio è il creditore cessionario, Caio il creditore cedente e l’INPS il debitore ceduto.

Tuttavia, va osservato che la cessione a Tizio del credito vantato da Caio nei confronti dell’INPS può avvenire solo in modalità pro solvendo.

Ricordiamo che con la cessione pro solvendo non opera anche l’immediata liberazione del debitore (Caio) verso il creditore (Tizio), la quale si verifica soltanto con il pagamento integrale del debito: pagamento integrale che nella fattispecie non può essere garantito, dal momento che la morte del debitore originario (Sempronio) rescinderebbe il rapporto fra quest’ultimo e il terzo (INPS).

In pratica con la cessione pro solvendo, se il debitore ceduto (INPS) risulta sciolto dall’obbligazione (per morte del pensionato Sempronio, ad esempio) il creditore cessionario (Tizio) potrà rivolgere le proprie pretese di nuovo al proprio debitore (Caio – il quale, nella fattispecie, potrà poi rivolgersi, a sua volta, ai chiamati all’eredità di Sempronio che abbiano accettato).

Dunque, per concludere, Tizio e Caio dovranno stipulare un contratto con il quale il creditore cedente (Caio), trasferisce al creditore cessionario (Tizio) il suo diritto di credito nei confronti del debitore temporaneamente ceduto (il terzo nel rapporto obbligatorio fra Caio e Sempronio, ovvero l’INPS). Il contratto andrà preferibilmente registrato e la cessione, così perfezionata, potrà quindi essere notificata all’Istituto nazionale di previdenza sociale.

15 Febbraio 2017 · Marzia Ciunfrini


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