Il documento denominato estratto di ruolo, cosi’ come indicato dallo stesso concessionario che lo rilascia, non é specificamente previsto da nessuna disposizione di legge vigente.
L’estratto di ruolo viene consegnato soltanto su richiesta del debitore e costituisce semplicemente un elaborato informatico formato dal concessionario della riscossione, sostanzialmente contenente gli elementi della cartella esattoriale, quindi anche gli elementi del ruolo afferente quella cartella.
Il Consiglio di Stato, peraltro, ha affermato l’inidoneità del suo rilascio ad ottemperare all’obbligo di ostensione all’interessato che ne abbia fatto legittima e motivata richiesta, della copia degli originali della cartella, della sua notifica e degli atti prodromici.
In sostanza, il ritiro di un estratto di ruolo non equivale alla notifica della cartella di pagamento.
L’assenza di una data di notifica, farebbe propendere verso l’ipotesi che la cartella di pagamento, cui l’estratto di ruolo si riferisce, non risulti ancora essere stata consegnata al debitore.
Ma il modo più appropriato di sincerarsene, vista l’importanza e la delicatezza della questione, è chiedere ad Equitalia, con istanza formale di accesso agli atti, il rilascio, in copia, della documentazione afferente l’eventuale notifica della cartella esattoriale di cui lei conosce il numero identificativo.
20 Settembre 2016 · Paolo Rastelli