Nuova cessione del quinto – Bisogna attendere i 2/5 della durata originaria del contratto sottoscritto prima di poter rinegoziarne le condizioni di durata nonchè di importo del prestito e della rata di rimborso






E’ vero che se estinguo la cessione del quinto che ho in corso (mancano 6 rate), poi per richiederne un’altra nuova deve passare un anno?

E’ vero: in caso di estinzione anticipata della cessione del quinto in corso, bisogna attendere che sia trascorso almeno un anno prima di poter rinnovare il prestito dietro nuova cessione.

Inoltre, una rimodulazione della cessione del quinto in corso (di durata e importo maggiori, ad esempio, sempre nel limite di prelievo del 20% in busta paga) non può essere effettuata prima che siano scaduti i due quinti della durata originaria del prestito.

In pratica, se la durata originaria del prestito dietro cessione del quinto è pari a 30 mesi (due anni e mezzo) allora, per rinegoziare la cessione del quinto in corso, bisognerà attendere che siano trascorsi 12 mesi dall’inizio della sottoscrizione del contratto.

Si tratta dei vincoli previsti dall’articolo 39 del Decreto Presidente della Repubblica (DPR) 180/1950 secondo il quale è vietato di contrarre una nuova cessione del quinto prima che siano trascorsi almeno due anni dall’inizio della cessione stipulata per un quinquennio o almeno quattro anni dall’inizio della cessione stipulata per un decennio, salvo che sia stata consentita l’estinzione anticipata della precedente cessione, nel qual caso può esserne contratta una nuova purché sia trascorso almeno un anno dall’anticipata estinzione.

15 Febbraio 2020 · Giorgio Martini


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