Estinzione anticipata di un mutuo cointestato





Il debitore può estinguere in anticipo, in tutto o in parte, l’importo dovuto al creditore e, in tal caso, ha diritto alla riduzione di interessi e spese





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Vorrei sapere cosa dice la giurisprudenza nel caso di estinzione anticipata mutuo cointestato a cura del proprietario/garante/mutuatario con propri fondi: verrebbe liberato anche l’altro mutuatario? La Banca potrebbe opporsi?

La banca non può opporsi all’estinzione anticipata del mutuo cointestato: nemmeno il condebitore avrebbe diritto ad opporsi, dal momento che l’articolo 1299 del codice civile consentirebbe al debitore in solido che ha pagato l’intero debito può ripetere dai condebitori soltanto la parte di ciascuno di essi. In ogni caso il condebitore verrebbe liberato dall’obbligazione assunta nei confronti del creditore erogatore del finanziamento ma non, come abbiamo visto, nei confronti del condebitore che ha estinto il mutuo cointestato, il quale potrebbe richiedere, al cointestatario del prestito, la restituzione di quanto versato (naturalmente, alle stesse condizioni concordate per il rimborso al creditore originario). Inoltre, l’articolo 1264 del codice civile precisa che La cessione di un credito ha effetto nei confronti del debitore ceduto quando questa gli è stata notificata. In parole povere, affinché il debitore (il cointestatario passivo) accetti il nuovo creditore (il cointestatario che ha estinto il mutuo) è sufficiente che il vecchio creditore (la banca erogatrice del mutuo) gli notifichi l’intervenuta cessione del credito.

L’articolo 125 sexies (rimborso anticipato) del Testo Unico Bancario (TUB) prevede che il debitore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l’importo dovuto al creditore e, in tal caso, ha diritto alla riduzione, in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte. I contratti di credito indicano in modo chiaro i criteri per la riduzione proporzionale degli interessi e degli altri costi, indicando in modo analitico se trovi applicazione il criterio della proporzionalità lineare o il criterio del costo ammortizzato. Ove non sia diversamente indicato, si applica il criterio del costo ammortizzato.

In caso di rimborso anticipato, il creditore ha diritto a un indennizzo equo e oggettivamente giustificato per eventuali costi direttamente collegati al rimborso anticipato del credito. L’indennizzo non può superare l’1 per cento dell’importo rimborsato in anticipo, se la vita residua del contratto è superiore a un anno, ovvero lo 0,5 per cento del medesimo importo, se la vita residua del contratto è pari o inferiore a un anno. In ogni caso, l’indennizzo non può superare l’importo degli interessi che il consumatore avrebbe pagato per la vita residua del contratto. L’indennizzo non è dovuto se l’importo rimborsato anticipatamente corrisponde all’intero debito residuo ed è pari o inferiore a 10 mila euro.

La Corte Costituzionale, infine, con la recente sentenza 263/2022 ha stabilito che in caso di estinzione anticipata di un contratto di credito al consumo (quale il mutuo), il consumatore ha diritto alla restituzione pro-quota dei costi sostenuti in sede di stipula, anche se questa è avvenuta prima del 25 luglio 2021 (data di entrata in vigore della citata versione dell’articolo 125-sexies del Testo Unico Bancario).

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11 Aprile 2023 · Piero Ciottoli

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