In presenza di un contratto di prestito nel quale sia indicata come obbligatoria la polizza assicurativa abbinata, il debitore può dimostrare il diritto a percepire, in caso di estinzione anticipata del prestito, il rimborso del costo per la vita residua della polizza inerente la copertura del rischio di inadempimento, semplicemente dimostrando che il premio assicurativo è stato oggetto di finanziamento da parte del creditore.
In alternativa, quando non possa essere provata l’inclusione nel TAEG del costo della polizza assicurativa, è consentito al debitore assolvere l’onere della prova attraverso presunzioni gravi precise e concordanti desumibili dal concorso delle seguenti circostanze:
- che la polizza abbia funzione di copertura del credito;
- che vi sia connessione genetica e funzionale tra finanziamento e assicurazione, nel senso che i due contratti siano stati stipulati contestualmente e abbiano pari durata;
- che, nel contratto di polizza, l’indennizzo sia stato parametrato al debito residuo.
Per dirla in altre parole, il debitore, ad esempio, deve dimostrare, esibendo la documentazione contrattuale e le condizioni generali di assicurazione, che il modulo di adesione alla polizza abbinata al contratto di prestito è stato da lui sottoscritto contestualmente allo stesso contratto di prestito, e che la polizza ha una funzione di copertura del credito, ovvero ha durata corrispondente al piano di ammortamento del finanziamento e prevede, in ipotesi di avveramento dei rischi assicurati, un indennizzo parametrato al debito residuo.
In questi termini si è espresso l’arbitro bancario finanziario con la decisione 4480/2019.
Per contro, il creditore può confutare il diritto al rimborso preteso dal debitore, fornendo elementi di prova di segno contrario, attinenti alla fase di formazione del contratto, in particolare documentando:
- di aver proposto al ricorrente una comparazione dei costi (e del TAEG) da cui risulti l’offerta delle stesse condizioni di finanziamento con o senza polizza;
- oppure, di avere offerto condizioni simili, senza la stipula della polizza, ad altri soggetti con il medesimo merito creditizio;
- o, ancora, provando che sia stato concesso al ricorrente il diritto di recesso dalla polizza, senza costi e senza riflessi sul costo del credito, per tutto il corso del finanziamento.
4 Dicembre 2019 · Simonetta Folliero