Come avviene l’espropriazione immobiliare di un bene in comproprietà?


Casa - pignoramento espropriazione e vendita all'asta





Sono proprietario di una quota al 50% di un appartamento dove abito, l’altro 50% e’ intestato a mia moglie, non in comunione dei beni, e comunque divorziati.

L’appartamento ha residuo mutuo di circa 100 mila euro rilasciato da un altro istituto di credito, le cui rate vengono puntualmente pagate alla scadenza. La banca che ha iniziato il processo di espropriazione del mio 50%, a causa di fidejussioni rilasciate alla mia azienda ora in procinto di fallire, firmata solamente dal sottoscritto, e non da mia moglie.

Il pignoramento e’ stato eseguito per circa 500 mila euro a valere su uno stabilimento di proprieta’ della Società e sul 50% della quota dell’appartamento a me intestato. La domanda e’: la mia quota sara venduta all’asta senza intaccare la quota di mia moglie? Ci sono mezzi legali per ritardare la vendita della quota? Io posso abitare nell’appartamento senza problemi? Ad oggi non ancora e’ stata fatta la stima dell’appartamento.

Molto probabilmente il valore del bene è assai superiore all’importo del mutuo residuo: ciò spiega perché il secondo creditore abbia avviato azione esecutiva sull’immobile, gravato da ipoteca, di cui il debitore è comproprietario.

In una tale situazione, e considerato l’andamento del mercato immobiliare attuale, il giudice non proverà nemmeno, come potrebbe, a mettere all’asta la quota del 50% del debitore: ammesso che si trovi qualcuno disposto ad acquisirla (accollandosi anche il 50% del mutuo per un bene di cui non potrebbe comunque disporre) la vendita si tradurrebbe in un grave danno per il debitore e per il creditore procedente.

Scartata l’ipotesi di ricavare, effettuando lavori di ristrutturazione a carico dei coniugi, due appartamenti indipendenti ciascuno insistente sul 50% della superficie disponibile (passaggio da quote indivise a quote divise dell’appartamento), l’unica opzione, per il giudice, sarà quella di mettere all’asta l’intera casa.

Al creditore ipotecario verrà assegnato l’importo residuo del mutuo, mentre la somma eccedente verrà divisa fra il creditore procedente ed il coniuge non debitore.

Quest’ultimo, poi, potrà chiamare il coniuge debitore a rispondere dell’eventuale danno economico patito in seguito alla procedura giudiziale di riscossione forzata del debito.

Il coniuge non debitore potrebbe, supportato da un buon avvocato, proporre opposizione ad una vendita giudiziale che gli procurerebbe, senza alcun dubbio, danni ingenti.

11 Dicembre 2016 · Carla Benvenuto


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