Esonero dalla sottoscrizione di un Patto per il lavoro per i fruitori di Reddito di Cittadinanza (RdC)

Sono esclusi dalla sottoscrizione del Patto per il Lavoro i beneficiari di Reddito di Cittadinanza (RdC) pensionati o di età superiore a 65 anni












Chi, tra i percettori del reddito di cittadinanza, non è tenuto a sottoscrivere il patto per il lavoro, e quindi non è tenuto a rispondere ad eventuali chiamate lavorative?

Sino a qualche anno fa sapevo che gli iscritti a regolari corsi di studi (universitari) erano esonerati dall’obbligo. è cambiato qualcosa?

Per ricevere il Reddito di cittadinanza è necessario rispettare alcune condizionalità che riguardano l’immediata disponibilità al lavoro, nonché l’adesione ad un percorso personalizzato di accompagnamento all’inserimento lavorativo e all’inclusione sociale che può prevedere attività di servizio alla comunità, per la riqualificazione professionale o il completamento degli studi nonché altri impegni finalizzati all’inserimento nel mercato del lavoro e all’inclusione sociale.

Al rispetto di queste condizioni sono tenuti i componenti del nucleo familiare maggiorenni, non occupati e che non frequentano un regolare corso di studi. Si noti che sono considerati disoccupati i lavoratori a basso reddito, ovvero i dipendenti con redditi da lavoro inferiori a € 8.000 e i lavoratori autonomi con redditi inferiori €4.800.

Sono esclusi dalla sottoscrizione del Patto, i beneficiari della Pensione di cittadinanza, i beneficiari del Reddito di cittadinanza pensionati o comunque di età pari o superiore a 65 anni, nonché i componenti con disabilità (fatta salva la possibilità per i componenti del nucleo familiare disabili di richiedere la volontaria adesione a un percorso personalizzato di accompagnamento all’inserimento lavorativo e all’inclusione sociale).

Possono essere esonerati in occasione della convocazione da parte dei Centri per l’impiego, anche i componenti con carichi di cura legati alla presenza di soggetti minori di tre anni di età o di componenti del nucleo familiare con disabilità grave o non autosufficienti ovvero i frequentanti corsi di formazione e gli occupati a basso reddito, considerati disoccupati ai sensi dell’articolo 4, comma 15-quater del DL 4/2019.

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24 Aprile 2022 · Roberto Petrella