La successione necessaria – eredità relitta quota disponibile al testatore e quota riservata ai legittimari

Calcolo della parte disponibile e di quella riservata - eredità relitta, detrazione delle passività e valutazione delle donazioni immobiliari ed in danaro












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Sento sempre più spesso parlare di eredità relitta, quota disponibile, quota riservata ai legittimari. Potreste spiegare con la massima semplicità le regole vigenti per la spartizione fra gli eredi del patrimonio lasciato del defunto?

L’ordinamento giuridico prevede che i più stretti congiunti del de cuius hanno il diritto di ottenere, anche contro la volontà del defunto e in contrasto con gli atti di disposizioni dallo stesso posti in essere, una quota di valore del patrimonio ereditario e dei beni donati in vita dal defunto stesso (diritto di legittima o di riserva).

La legge configura così una “successione necessaria”, in forza della quale le disposizione del defunto lesive della “quota di legittima”, pur non essendo invalide (nulle o annullabili), sono tuttavia soggette a riduzione, sono cioè suscettibili – su domanda del legittimario leso (azione di riduzione) – di essere private della loro efficacia giuridica nella misura necessaria e sufficiente a reintegrare il diritto del legittimario.

In tal senso, l’azione di riduzione si configura propriamente come un’azione con la quale il legittimario, leso nel suo diritto di legittima dalle disposizioni testamentarie o dagli atti di donazione posti in essere dal de cuius, può ottenere la pronuncia di inefficacia, nei suoi confronti, delle disposizioni del defunto lesive della sua quota di riserva.

Il legittimario, quando sia stato interamente escluso dal testatore, non ha la posizione di chiamato all’eredità; tuttavia, egli, a seguito dell’esercizio dell’azione di riduzione, acquista la qualità di erede, conseguendo perciò una quota dell’eredità, la cui misura muta a seconda del numero dei legittimari e della vicinanza del loro legame familiare col defunto.

La legge non riserva ai legittimari tutta l’eredità, ma riserva loro solo una quota o frazione di essa (quota non disponibile o di riserva), consentendo che la restante parte (quota disponibile) possa mantenere la destinazione voluta dal de cuius.

La quota disponibile da parte del de cuius e, specularmente, la quota di riserva spettante al legittimario vanno calcolate procedendo, anzitutto, alla formazione della massa di tutti i beni che appartenevano al defunto al tempo della sua morte (eredità relitta) e alla determinazione del loro valore con riferimento al momento dell’apertura della successione; quindi detraendo dall’eredità relitta i debiti del defunto, da valutare con riferimento alla stessa data, in modo da ottenere l’attivo netto; provvedendo successivamente alla riunione fittizia, ad una riunione cioè meramente contabile, tra attivo netto e i beni di cui sia stato disposto a titolo di donazione, dovendosi a tal fine stimare i beni immobili e mobili donati secondo il valore che avevano al tempo dell’apertura della successione e il denaro donato secondo il suo valore nominale; calcolando poi la quota disponibile e la quota indisponibile (o riservata) sulla massa ereditaria risultante dalla somma tra l’attivo netto (valore dell’eredità relitta detratti i debiti) ed il valore dei beni donati.

il legittimario escluso dal testatore dalla comunione ereditaria, può chiedere la divisione ereditaria se non dopo avere sperimentato con successo l’azione di riduzione delle disposizioni lesive della sua quota di riserva ed essere così divenuto partecipe della comunione dei beni ereditari: egli ha diritto di ricevere la sua quota di eredità in natura e non può essere obbligato a ricevere la reintegrazione della sua quota in denaro.

Quelli appena elencati sono i principi giuridici, più rilevanti, enunciati dai giudici della Corte di cassazione nella sentenza 24755/15.

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30 Gennaio 2023 · Giorgio Martini

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