Debiti Tributari – Gli eredi ne rispondono pro quota o solidalmente?

Per i debiti tributari lasciati dal defunto l'articolo 65 del DPR 600/1973 dispone la solidarietà fra gli eredi.


DOMANDA

Volevo sapere se è vero che per i debiti tributari del defunto rispondono gli eredi solidamente: ho letto che per i debiti del defunto gli eredi rispondono pro quota ad eccezione dei debiti fiscali e/o tributari per i quali il fisco può agire anche solidamente.


RISPOSTA

L’articolo 752 del codice civile dispone che i coeredi contribuiscono tra loro al pagamento dei debiti ereditari in proporzione delle loro quote ereditarie. Tuttavia l’articolo 65 del DPR 600/1973 dispone la solidarietà per i debiti tributari lasciati dal defunto (Gli eredi rispondono in solido delle obbligazioni tributarie il cui presupposto si è verificato anteriormente alla morte del dante causa).
Ricordiamo che l’obbligazione è in solido quando più debitori sono obbligati tutti per la medesima prestazione, in modo che ciascuno può essere costretto all’adempimento per la totalità e l’adempimento da parte di uno libera gli altri.
L’articolo 754 del codice civile aggiunge che gli eredi sono tenuti verso i creditori (siano essi di natura ordinaria o tributaria) al pagamento dei debiti ereditari per l’intero quando i crediti sono garantiti da ipoteca.
In altre parole, se Agenzia delle Entrate Riscossione ha iscritto ipoteca su un immobile di proprietà del defunto, allora il credito garantito da ipoteca deve essere riscosso per intero: il coerede che ha paga oltre la parte a lui incombente può farsi restituire dagli altri coeredi soltanto la parte per cui essi devono contribuire a norma dell’articolo 752, appena sopra richiamato.
Questo non vuol dire che il debito ereditario ipotecario è un debito di tipo solidale. Infatti, l’obbligazione è in solido quando più debitori sono obbligati tutti per la medesima prestazione in modo che ciascuno può essere costretto all’adempimento per la totalità del credito. Per estinguere un debito ipotecario, è necessario che l’importo sia integralmente corrisposto al creditore pena l’espropriazione immobiliare; ma il creditore non può scegliere uno dei condebitori e pretendere da questi il rimborso dell’intero.


23 Gennaio 2021 - Lilla De Angelis


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