Eredità, Debiti e Garanzia debiti altrui


Ci troviamo, purtroppo per la sua fidanzata, di fronte ad un caso classico di accettazione tacita dell'eredità.





Volevo chiedere informazioni su una situazione che si è creata.

La mamma della mia fidanzata è deceduta verso la fine di ottobre. Come patrimonio non possedeva immobili, possedeva un conto corrente con una liquidità inferiore a 15000 euro e aveva un prestito con un residuo da pagare per un totale di poco discostante dai soldi presenti sul conto. Inoltre era garante di un prestito del marito (deceduto 1 mese dopo).

Alla mia fidanzata sono stati accreditati del soldi derivanti dagli ultimi stipendi della madre. Circa 3000.
Cosa occorre fare per non accollarsi i debiti della madre/padre?

E’ possibile restituire i 3000 euro in caso si rinunciasse all’eredità?
E’ possibile fare l’accettazione con beneficio di inventario anche se sono stati ricevuto i 3000 euro?

Cosa occorre fare per non accollarsi i debiti?

Ci troviamo, purtroppo per la sua fidanzata, di fronte ad un caso classico di accettazione tacita dell’eredità.

L’accettazione tacita dell’eredità interviene quando la persona chiamata all’eredità compie un atto che implica necessariamente la volontà di accettare l’eredità, e che egli non potrebbe compiere se non nella qualità di erede.

La legge, infatti, richiede che i potenziali eredi che sono in possesso di beni compresi nell’eredità decidano rapidamente cosa vogliono fare.

Questo per evitare che possano continuare a godere del patrimonio ereditario senza assumere formalmente la qualità di erede, e dunque senza pagare i debiti del defunto.

Ora, la sua fidanzata, potenziale erede, una volta ricevuto l’accredito aveva solo tre mesi di tempo per decidere. Se voleva rinunciare all’eredità, o rinunciarvi con beneficio d’inventario, era obbligata a fare una dichiarazione espressa davanti a un notaio oppure nella cancelleria del Tribunale del luogo ove il defunto aveva domicilio.

In mancanza di questa dichiarazione di rinuncia, ella è considerata a tutti gli effetti erede, con ciò che ne consegue.

13 Marzo 2012 · Giorgio Valli


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