DOMANDA
Ho rinunciato 4 anni fa all’eredità di mio padre, ho 3 figli minori: vorrei rinunciare anche per conto loro ma, se non ho capito male, potrei anche non fare nulla e aspettare che eventuali creditori di mio padre si facciano avanti? Non ho ben capito il meccanismo, per i miei figli potrei in alternativa: rinunciare subito, o rinunciare solamente se qualche creditore si facesse avanti prima della prescrizione? Sono ben tutelati in entrambi i modi?
RISPOSTA
E’ ammessa, secondo i giudici di legittimità (si veda, ad esempio, Cassazione Civile 21456/2017) la possibilità per il genitore che abbia rinunciato chiamando all’eredità di un ascendente i propri figli, in qualità di rappresentanti ed in assenza di solleciti pervenuti dai creditori del de cuius nei termini di prescrizione della pretesa di rimborso, di rimanere inerte e lasciare così al minore la possibilità di rinunciare una volta diventato maggiorenne.
Parte della giurisprudenza, tuttavia, interpreta in maniera restrittiva la disposizione di cui all’articolo 489 del Codice Civile, permettendo al minore diventato maggiorenne di accettare l’eredità esclusivamente con il beneficio di inventario. Con l’onere quindi, per il minore divenuto maggiorenne, di dover redigere l’inventario per evitare l’accettazione pura e semplice dell’eredità.
Per tale motivo, quando l’eredità è composta essenzialmente da passività (per cui è abbastanza semplice ottenere l’autorizzazione del giudice tutelare), il genitore che abbia rinunciato, chiamando all’eredità i propri figli, preferiscono avviare la procedura di rinuncia all’eredità per conto dei figli, quando questi sono ancora minori di età.
21 Febbraio 2023 - Annapaola Ferri