Devoluzione dell’eredità al minore in possesso dei beni ereditari – Rinuncia e redazione dell’inventario

Se il rappresentante legale del minore dichiara la rinuncia all'eredità e non redige l'inventario, potrà farlo il minore entro 12 mesi dai 18 anni compiuti


DOMANDA

Se un chiamato all’eredità è un minorenne in possesso dei beni (stessa residenza con il de cuius) e volesse rinunciare, vale anche per il minore redigere l’inventario entro i tre mesi e poi rinunciare?


RISPOSTA

Entrambi i genitori del minore, congiuntamente, oppure quello che esercita in via esclusiva la responsabilità genitoriale o un tutore, può, in rappresentanza del minore, rinunciare all’eredità: in ogni caso, tuttavia, il legale rappresentante del minore deve chiedere l’autorizzazione per la rinuncia all’eredità al Giudice Tutelare del luogo di residenza del minore.
L’articolo 485 del codice civile, stabilisce, poi, che il chiamato all’eredità, quando a qualsiasi titolo è nel possesso di beni ereditari, deve fare l’inventario entro tre mesi dal giorno dell’apertura della successione (la data del decesso del de cuius) o della notizia della devoluta eredità. Se entro questo termine lo ha cominciato ma non è stato in grado di completarlo, può ottenere dal tribunale del luogo in cui si è aperta la successione una proroga che, salvo gravi circostanze, non deve eccedere i tre mesi. Trascorso tale ulteriore termine senza che l’inventario sia stato compiuto, il chiamato all’eredità è considerato erede puro e semplice.
Non è prevista specifica esenzione dall’obbligo di redazione dell’inventario per il rappresentante legale del minore.
La domanda da porsi a questo punto, allora è: ma se il legale rappresentante del minore non redige l’inventario nei termini previsti dalla normativa codicistica vigente, il minore, al compimento della maggiore età, dovrà considerarsi erede puro e semplice?
Bisogna allora ricordare che ai sensi dell’articolo 484 del codice civile, l’accettazione col beneficio d’inventario si fa mediante dichiarazione, ricevuta da un notaio o dal cancelliere del tribunale del circondario in cui si è aperta la successione, e inserita nel registro delle successioni conservato nello stesso tribunale e che anche la dichiarazione di accettazione con beneficio di inventario deve essere preceduta o seguita dall’inventario, pena la decadenza del beneficio ovvero l’obbligo di dover accettare l’eredità in modo puro e semplice.
Ora, l’articolo 489 del codice civile stabilisce che – qualora il rappresentante legale del minore abbia optato, con l’autorizzazione del Giudice Tutelare, di accettare l’eredità con il beneficio di inventario (non si possono accettare le eredità devolute ai minori se non con il beneficio di inventario – articolo 471 del codice civile) e sia rimasto inerte rispetto alla redazione dell’inventario stesso obbligo previsto, come già accennato, dall’articolo 484 del codice civile), il minore per evitare la decadenza del beneficio, ovvero l’obbligo di dover accettare l’eredità in modo puro e semplice, deve redigere l’inventario (che non fu redatto a suo tempo dal suo rappresentante legale) entro 12 mesi dal compimento della maggiore età.
Per analogia, si può allora senz’altro affermare che anche nel caso di dichiarazione di rinuncia all’eredità presentata dal legale rappresentante del minore, con l’autorizzazione del giudice tutelare e di inerzia nella redazione dell’inventario da parte del legale rappresentante del minore, quest’ultimo, per evitare l’obbligo di di dover accettare l’eredità in modo puro e semplice, potrà redigere l’inventario (che non fu redatto a suo tempo dal suo rappresentante legale) entro 12 mesi dal compimento della maggiore età.


2 Settembre 2024 - Giorgio Valli


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