Erede – Diritto ad esaminare l’estratto conto bancario del de cuius

Colui che succede al cliente ha diritto di ottenere, in massimo 90 giorni, copia degli estratti conto inerenti l'ultimo decennio


DOMANDA

Ho letto che l'erede può accedere al conto del de cuius onde accertare a quanto ammonta la liquidità: non ho capito però fino a che retroattivamente, dalla data della morte del de cuius, la banca deve consegnare i movimenti bancari all'erede.


RISPOSTA

Il comma 4 dell'articolo 119 del Testo Unico Bancario (TUB) stabilisce che il cliente, colui che gli succede a qualunque titolo e colui che subentra nell'amministrazione dei suoi beni hanno diritto di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni.



19 Luglio 2022 - Simonetta Folliero


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