Diritto di abitazione e rinuncia alla piena proprietà dell’avente diritto – Richiesta di ulteriori chiarimenti

Ulteriori chiarimenti sulla questione












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In riferimento a questa discussione è stato scritto che il diritto di abitazione si estingue quando il proprietario muore, ma ho trovato molti siti dove c’è scritto che il diritto di abitazione si estingue alla morte di mio figlio.

Posso io dare il diritto di abitazione a mio figlio e quando muoio, anche se l’appartamento andrà all’asta, lui potrà viverci fino alla sua morte?

Certamente il diritto di abitazione da parte dell’avente diritto si estingue con il decesso dell’avente diritto: ma, altrettanto sicuramente, l’avente diritto non può opporre al nuovo proprietario dell’immobile il diritto di abitazione concesso dal vecchio proprietario.

Qualora il diritto di abitazione fosse trascritto nei pubblici registri immobiliari, il detentore del diritto di abitazione potrebbe avere qualche anno a sua disposizione prima di essere obbligato a lasciare l’unità abitativa.

Se il figlio accetta l’eredità del genitore, permane nel diritto di occupare l’immobile in quanto titolare della piena proprietà e l’immobile non può essere espropriato (messo all’asta) in base alla normativa vigente sulle limitazioni che ineriscono l’espropriazione immobiliare di tipo esattoriale.

Se il detentore del diritto di abitazione rinuncia all’eredità, perde il diritto di abitazione nell’immobile alla cui piena proprietà ha rinunciato: della serie non si può rinunciare ai debiti del proprio genitore (eredità passiva) e, invece, mantenere i soli vantaggi che, invece, deriverebbero dal conservare la sua eredità attiva.

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7 Dicembre 2022 · Michelozzo Marra

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