Pagamento parziale prima della notifica dell'atto di precetto
Nel caso in cui si paga parzialmente l'importo prima della notifica dell'atto di precetto (si parla di un giorno prima), vorrei sapere cosa succede: il creditore può procedere all'esecuzione direttamente per la parte restante o deve di nuovo notificare il precetto? In secondo luogo se l'importo viene contestato, cioè si ritiene che l'importo parziale versato sia quello da corrispondere, occorre fare una opposizione all'esecuzione o al precetto? E con l'opposizione si blocca l'eventuale pignoramento del conto corrente o stipendio? Ultima domanda, se nel frattempo si chiede un prestito ed è stato disposto il pignoramento del c/c i soldi pervenuti sul conto a seguito del prestito vengono automaticamente pignorati? ...
Rottamazione delle cartelle esattoriali ed espropriazione immobiliare
In tema di esecuzione immobiliare, cosa accade se il debitore estingue il proprio debito in epoca successiva alla notifica dell'avviso di vendita forzata del bene, avvalendosi della possibilità di definizione dei carichi di ruolo pregressi (condono, rottamazione ecc..) e presentando contestualmente opposizione all'esecuzione forzata? Nell'accertare il diritto di procedere ad esecuzione forzata, il giudice dell'opposizione all'esecuzione non si dovrebbe riferire al momento dell'inizio dell'esecuzione, cioè al momento della notifica dell'avviso di vendita, risultando ininfluenti, ai fini della declaratoria della sua validità, fatti successivi alla proposizione del ricorso in opposizione? Quando è contestato il diritto di procedere ad esecuzione, il giudice dell'opposizione deve verificare non solo l'esistenza originaria ma anche la persistenza del titolo esecutivo, poiché il sopravvenuto venir meno del titolo esecutivo determina l'illegittimità, dell'esecuzione. Data questa premessa, la sopravvenuta inefficacia del titolo esecutivo può essere rilevata d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio di opposizione ed anche per ...
Equitalia » Nuove regole per il pignoramento presso terzi
Nuove disposizioni per quanto riguarda il pignoramento presso terzi effettuato da equitalia: l'ordine di pagamento a terzi può valere per tutti i crediti. Il pignoramento presso terzi è, ormai, uno strumento sempre più utilizzato da parte di Equitalia. Parliamo, appunto, dell'ordine di pagamento che l'agente della riscossione rivolge direttamente al terzo, debitore del soggetto iscritto a ruolo, senza passare attraverso la citazione davanti al giudice dell'esecuzione. Questa procedura può essere eseguita per qualsiasi tipo di credito pignorabile. E' questo il caso, ad esempio, dei crediti professionali o commerciali oppure dei conti correnti bancari. Per somme a ruolo superiori a 25.000 euro, equitalia può anche disporre accessi presso i locali aziendali del debitore, per individuare i crediti aggredibili. L'agente della riscossione, una volta identificato il terzo potenziale debitore di somme al contribuente moroso, può notificare la richiesta della dichiarazione con la quale il terzo attesta il titolo e l'entità del credito ...