Equitalia e riscossione coattiva – Come procede in caso di comunione dei beni e cointestazione del conto corrente fra i coniugi?


Pignoramento dei beni ricadenti nel regime coniugale di comunione e separazione

Mi sposo a Giugno e vorremmo adottare il regime patrimoniale di comunione dei beni, però il mio compagno è in debito con Equitalia per un ammontare di 15 mila euro circa: vorrei sapere se con la comunione dei beni possono rifarsi su conti correnti intestati solo a mio nome ed ad eventuali mezzi intestati solo a mio nome.

Inoltre vorrei sapere se Equitalia può rifarsi su un conto corrente cointestato ad entrambi.

Nel caso in cui il conto corrente sia cointestato, anche qualora il regime patrimoniale scelto fosse quello di separazione dei beni, una volta ricevuta la notifica dell’atto di pignoramento il terzo debitore (la banca) è obbligato per legge a sottrarre alla disponibilità del debitore esecutato il credito indicato nell’atto di pignoramento. La banca non può essere gravata dell’obbligo di verificare la provenienza delle somme e risolvere i problemi relativi ai limiti di pignorabilità del credito spettante al debitore esecutato. In altre parole il coniuge non debitore, supportato da un avvocato, sarà costretto ad adire il giudice dell’esecuzione per liberare il 50% della liquidità pignorata in conto corrente.

Va detto poi che, secondo giurisprudenza consolidata è legittima l’aggressione esecutiva di un conto corrente esclusivamente intestato al coniuge non debitore in comunione legale per debiti personali contratti dall’altro coniuge, esclusivamente nella sua interezza e non per una inesistente quota della metà, salvo il diritto del coniuge non debitore a percepire, in sede di distribuzione, la metà del saldo del conto corrente al momento del pignoramento, oppure a dimostrare che la liquidità nel conto corrente pignorato preesisteva alla data del matrimonio e/o che in esso erano confluiti esclusivamente redditi riconducibili alla propria attività professionale, ad una eredità o ad una donazione.

Analogo concetto vale per i beni (veicoli o immobili) acquistati dopo il matrimonio, anche se intestati esclusivamente al coniuge non debitore.

Insomma, se l’obiettivo è quello di rendersi la vita complicata più del necessario, optare per la comunione dei beni, quando uno dei due coniugi è un debitore, è proprio la scelta ottimale.

12 Gennaio 2017 · Ornella De Bellis

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