Può un Consorzio stradale obbligatorio essere considerato un Ente impositore e affidare la riscossione coattiva dei propri crediti al concessionario comunale?


Cartella esattoriale (o cartella di pagamento)





Può un Consorzio stradale obbligatorio essere considerato un Ente impositore?

L’articolo 1 del Decreto Legge Luogotenenziale 1446/1918 specifica che gli utenti delle strade vicinali, anche se non soggetto a pubblico transito, possono costituirsi in Consorzio per la manutenzione e la sistemazione o ricostruzione di esse.

La strada vicinale consortile è una strada fuori dal centro abitato e costruita su un suolo demaniale o privato. Si tratta, in pratica, di una via di comunicazione, costruita per collegarsi ad una pubblica arteria.

All’articolo 3 della medesima normativa si legge che Il Comune e’ tenuto a concorrere nella spesa di manutenzione, sistemazione e ricostruzione delle strade vicinali soggette al pubblico transito, in misura variabile da un quinto sino alla meta’ della spesa, secondo la diversa importanza delle strade: il contributo comunale va poi integrato con quello, obbligatorio, degli utenti consorziati.

Dopo questa breve premessa, veniamo al punto, vale a dire all’articolo 7 del Decreto Legge 1446/1918, in base al quale i contributi degli utenti si esigono nei modi e coi privilegi stabiliti per la riscossione delle imposte dirette, mediante ruoli compilati in base al piano di ripartizione approvato dal Consiglio comunale.

Detti ruoli sono pubblicati per la durata di quindici giorni e resi esecutivi del prefetto; e l’esattore comunale è tenuto alla riscossione con lo steso agio che gli spetta per le imposte.

In base a questa norma del 1918, vetusta quanto si vuole, ma mai abrogata, la risposta al quesito è affermativa: un Consorzio stradale obbligatorio può essere considerato un Ente impositore, nel senso che può affidare al concessionario comunale la riscossione coattiva dei contributi alle spese di manutenzione, sistemazione e/o ricostruzione di una strada vicinale consortile, dovuti e non versati dai soggetti obbligati.

30 Agosto 2018 · Tullio Solinas

Sono un consorziato di un consorzio di strade vicinali aperte al pubblico transito con la partecipazione alle spese del commune(D.L. Lgtn. 1446/1918). Nel giugno 2015 mi era stata notificata una cartella di pagamento per debiti pregressi (dal 2007 al 2012), viene dichiarato che l’atto interuttivo della prescrizione è stato notificato in data xx/xx/2014 fatto che al sottoscritto non risulta (il consorzio invia comunicazioni solo per posta ordinaria), ma che il primo giudice nella sua sentenza ha ritenuto, senza averne le prove, valida.

Gradirei conoscere il termine di iscrizione di ciascun ruolo dal 2007 al 2012, e come contrastare la notifica mai avvenuta? grazie

L’accertamento dell’esistenza (o dell’inesistenza) di una notifica si ottiene semplicemente accedendo agli atti presso l’ufficio del mittente e richiedendo esibizione e copia della relazione di notifica dell’atto, interruttivo della prescrizione o della decadenza, che la controparte dichiara di averle inviato. Per relazione (o relata) di notifica si intende la ricevuta postale della raccomandata AR inviata dall’ente (o dall’agente della riscossione). Un atto interruttivo deve essere recettizio, nel senso che chi lo trasmette al destinatario deve conservare prova che al destinatario sia stato effettivamente recapitato e che quest’ultimo ne abbia preso conoscenza.

Tuttavia, nel caso in cui il destinatario risulti assente al momento della consegna dell’atto, è previsto che l’atto venga depositato, in giacenza, presso l’ufficio postale (o l’albo pretorio comunale) e che dell’inizio giacenza il destinatario sia informato tramite apposito avviso inserito nella buchetta postale (se esiste) oppure fatto scivolare sotto l’uscio di casa. Trascorsi dieci giorni dalla data di inizio giacenza, se il destinatario non ritira l’atto, quest’ultimo si intende correttamente consegnato e a lui reso noto (notificato, appunto). Talvolta capita che la notifica avvenga all’insaputa del destinatario, il che si verifica qualora intervengano sfavorevoli congiunzioni astrali: quali, ad esempio, l’avviso si perde fra le brochures pubblicitarie inserite a forza nella buchetta, o quando il postino dimentica di lasciare l’avviso (ma in un tale scenario non si può fare nulla, a meno di avviare un altro procedimento parallelo di querela di falso delle attestazioni rese dal postino, il quale affermerà di aver lasciato l’avviso e le sue affermazioni avranno valore sino a quando il destinatario non proverà che il postino dichiara il falso).

Per quanto attiene i tempi di decadenza e prescrizione dell’iscrizione a ruolo esattoriale delle pretese contributive di un consorzio, come quello di cui ci si occupa, abbiamo già accennato in un precedente intervento, che esse si esigono nei modi e coi privilegi stabiliti per la riscossione delle imposte dirette, mediante ruoli compilati in base al piano di ripartizione approvato dal Consiglio comunale.

29 Aprile 2019 · Paolo Rastelli


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