Efficacia dell’accertamento immediatamente esecutivo






Come ci si può difendere dall’accertamento immediatamente esecutivo?

Nel caso di impugnazione dell’avviso esecutivo, l’ufficio provvede a iscrivere a ruolo provvisorio un importo pari a un terzo delle maggiori imposte accertate (comprensive di sanzioni ed interessi). Infatti, entro 60 giorni dalla data di notifica dell’avviso, può essere proposto ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale previo pagamento di un terzo delle maggiori imposte accertate, delle sanzioni e degli eventuali interessi.

Gli importi residui andranno corrisposti:

  1. per i due terzi, dopo la sentenza della commissione tributaria provinciale che respinge il ricorso;
  2. per l’ammontare risultante dalla sentenza della commissione tributaria provinciale, e comunque non oltre i due terzi, se la stessa accoglie parzialmente il ricorso;
  3. per il residuo ammontare determinato nella sentenza della commissione tributaria regionale.

Se il ricorso viene accolto, gli importi versati in eccedenza rispetto a quanto statuito dalla sentenza della commissione tributaria provinciale, con i relativi interessi previsti dalle leggi, dovranno essere rimborsati  entro novanta giorni dalla notifica della sentenza stessa.

Vi è da aggiungere che, naturalmente,  nel proporre ricorso contro l’atto impoesattivo sarà necessario chiedere la sospensione giudiziale ( Art. 47 del D. Lgs. n. 546/1992) dell’efficacia esecutiva dell’atto stesso, sempre che sussistano i presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora, bloccando sul nascere l’esecutività dell’atto con effetti duraturi.

Infatti, trascorsi i canonici 60 giorni  dalla notifica decorrono altri  30 giorni prima che gli atti relativi agli importi “accertati”  siano trasmessi  all’agente della riscossione affinché avvii le procedure di riscossione coattiva. Ancora, l’esecuzione è in ogni caso sospesa di diritto per 180 giorni, decorrenti dall’affidamento degli atti in carico agli agenti della riscossione.

Il beneficio è stato previsto dal decreto “Sviluppo” (D.L. 70/2011) che ha così attenuato il principio del “solve et repete”:  cioè pagare quanto “accertato”  (solve) e solo in un secondo momento opporsi, chiedendo indietro quanto versato (repete). La cosiddetta sospensione automatica dei 180 giorni viene concessa  solo se non si rilevano situazioni di fondato pericolo per la riscossione;  nel qual caso verranno comunque adottate  le opportune misure cautelative nei riguardi del patrimonio del contribuente debitore (ad esempio, l’iscrizione ipotecaria).

Dall’iter appena descritto è altresì possibile capire quali siano i tempi che intercorrono, nel caso di inerzia del contribuente, fra la notifica di un avviso di accertamento immediatamente esecutivo e l’implementazione delle conseguenti misure di riscossione coattiva. In pratica, un intervallo temporale di soli 90 giorni.

Schemi sinottici

24 Aprile 2012 · Piero Ciottoli


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