Effetti trascrizione matrimonio canonico – Posso chiedere gli assegni familiari per il quinquennio trascorso?


Convivenza di fatto, richiesta assegni familiari





Io e il mio compagno siamo due genitori naturali non conviventi: io non lavoro, sono residente con mia madre ed ella percepisce le detrazioni fiscali per me ogni anno.

Il mio compagno invece è residente sulla carta in un’altra città ed è lavoratore dipendente nel settore pubblico.

Siamo sposati solo in chiesa e saremmo intenzionati adesso a trascrivere il matrimonio con i dovuti effetti retroattivi.

Essendo retroattivi gli effetti, il mio compagno era intenzionato a chiedere gli assegni familiari miei degli ultimi cinque anni.

Ma ci è sorto un dubbio: il fatto che ai fini Irpef sono a carico di mia madre, questo è ostativo per un marito a chiedere gli assegni familiari.

Il parroco officiante dovrebbe presentare subito istanza di trascrizione del matrimonio canonico all’ufficiale dello stato civile del comune dove è ubicata la chiesa. Tuttavia, i coniugi possono chiedere al parroco di effettuare la trascrizione tardiva.

In ogni caso, l’ufficiale dello stato civile, in assenza di cause ostative, effettua la trascrizione entro ventiquattro ore dalla richiesta presentata dal parroco: la trascrizione dispiega gli effetti civili del matrimonio religioso con efficacia retroattiva nel senso che gli effetti civili si producono, comunque, sin dal giorno della celebrazione del matrimonio religioso.

Com’è noto, il diritto del lavoratore a percepire un assegno familiare si prescrive nel termine di cinque anni. Il termine di prescrizione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale è compreso il periodo di lavoro cui l’assegno si riferisce. Le richieste di un assegno familiare per periodi arretrati possono quindi essere accolte limitatamente al periodo di cinque anni precedente il mese in cui viene formulata l’istanza.

La domanda che ci si pone, in particolare, è la seguente: la richiesta degli arretrati degli assegni familiari (rectius assegni per il nucleo familiare) da parte del lavoratore A per il coniuge B, potrebbe comportare conseguenze al genitore C di B che, nello stesso periodo per i quali vengono richiesti gli arretrati da A, ha già beneficiato delle detrazioni fiscali per B?

A parere di chi scrive non dovrebbero sussistere problemi per il contribuente C, dal momento che il lavoratore A si limita a chiedere per B gli assegni familiari e non le detrazioni arretrate a cui avrebbe avuto comunque diritto negli anni. Insomma, per l’amministrazione fiscale si tratterebbe, in pratica, di una partita di giro.

Peraltro, l’INPS che eroga l’assegno per il nucleo familiare, prevede che richiedente e coniuge sottoscrivano un’apposita dichiarazione di responsabilità che esclude che la medesima prestazione (o una equivalente, in uno stato estero ad esempio) sia percepita, o sia stata percepita, da altre persone. Nessun riferimento, dunque, a detrazioni fiscali per carichi di famiglia fruite da altri eventuali aventi diritto, ma solo alla specifica prestazione dell’assegno per il nucleo familiare.

Diverso sarebbe stato l’esito del parere qui formulato qualora, in qualcuno o in tutti i cinque anni precedenti, il contribuente C avesse beneficiato di un assegno per il nucleo familiare in cui fosse stata inclusa la figlia B.

12 Aprile 2017 · Marzia Ciunfrini


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