Se viene inviata una raccomandata con ricevuta di ritorno al debitore al fine di interrompere la prescrizione del debito e questa torna al mittente per compiuta giacenza in quanto il postino non ha trovato nessuno a casa del debitore, in caso il debitore dichiari che nella cassetta postale non abbia mai trovato l’avviso di giacenza per ritirarla, la raccomandata si considera consegnata e quindi la prescrizione del debito è interrotta o la raccomandata ha perso il suo valore legale e non ha alcun effetto al fine della interruzione della prescrizione del debito?
Se il postino non riesce a consegnare la raccomandata al destinatario (o a qualsiasi altro soggetto autorizzato dalla legge a ricoprire il ruolo di consegnatario) il postino lascia un avviso di inizio giacenza nella cassetta postale condominiale oppure lo inserisce sotto la porta dell’appartamento del destinatario: quindi riporta la raccomandata all’ufficio postale competente per territorio, dove, dal giorno successivo inizia la giacenza che dura dieci giorni.
In caso di omesso ritiro della missiva entro il termine di dieci giorni, al decimo giorno la notifica si intende correttamente perfezionata, indipendentemente da quello che afferma il destinatario debitore.
Ad essere precisi, per il creditore mittente, la data dell’interruzione prescrittiva interviene il giorno di consegna della raccomandata a Poste Italiane (in pratica, vale la data della ricevuta di invio) purché l’indirizzo di consegna del debitore risulti essere quello anagrafico di residenza oppure l’indirizzo indicato dal contraente debitore nel contratto di prestito non rimborsato.
La consegna al destinatario ha la funzione di consentire a quest’ultimo di proporre al creditore eventuali contestazioni (via raccomandata o PEC) rispetto a quanto contenuto nella missiva del creditore o, addirittura di promuovere un’azione giudiziale.
28 Maggio 2022 · Ludmilla Karadzic
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