Contribuzione per lavori di ristrutturazione delle parti comuni in edificio bifamiliare
Ho acquistato appartamento in bifamiliare con due proprietà, senza regolamento condominiale e senza amministratore: dopo l'acquisto ho constatato gravità deterioramento parti comuni (muri portanti, ecc.). Ho chiesto all'altra proprietà di contribuire pro-quota (50% dato che sono appartamenti di uguale metratura) nelle spese di ristrutturazione (importo circa euro 30 mila) Dall'Incontro ho avuto la netta impressione che vogliano "scappare" ovvero prendere tempo e non pagare (eseguendo ad esempio Preliminare Vendita Trascritto). Cosa posso fare per cautelarmi? Pensavo di fare ricorso o domanda in Tribunale tale per cui la Trascrizione nei RR.II. indurrebbe il Notaio a NON STIPULARE. ...
Ristrutturo appartamento in bifamigliare ed intervengo anche su parti comuni (consolidamento muri maestri - di antico edificio in pietra - ed eliminazione umidità di risalita). Altro condomino, a cui ho chiesto di contribuire (articolo 1125 codice civile), mi ha inviato lettera avvocato informandomi che NON CONTRIBUISCE nelle spese. Inizieremo i lavori tra qualche giorno; quando i lavori saranno "in corso" può altro condomino verificare (personalmente o da tecnico di fiducia) l'esecuzione dei lavori a cui si è SOTTRATTO all'Obbligo di Contribuzione? Non intendo fare entrare nessuno nel mio appartamento dato che altro condomino può avere informazioni dall'accesso agli atti in comune, dove nella Richiesta Titolo Abilitativo, è stato dichiarato che mi avvalgo della facoltà, nei limiti consentiti, dell'articolo 1102 codice civile (lavori su parti comuni senza necessità di assenso di tutti i condomini). ...
Per vincere la presunzione legale di proprietà comune delle parti dell'edificio condominiale non sono sufficienti il frazionamento, accatastamento, e la relativa trascrizione, eseguiti a domanda del venditore costruttore, della parte dell'edificio in questione, trattandosi di atto unilaterale di per sé inidoneo a sottrarre il bene alla comunione condominiale, dovendosi riconoscere tale effetto solo al contratto di compravendita. Per tutelare la proprietà di un bene classificato dal Codice civile come ricompreso fra le parti comuni del condominio, non è necessario che il Condominio dimostri la comproprietà del medesimo, essendo sufficiente, per presumerne la natura condominiale, che esso abbia l'attitudine funzionale al servizio o al godimento collettivo, e cioè sia collegato, strumentalmente, materialmente o funzionalmente con le unità immobiliari di proprietà esclusiva dei singoli condomini, in rapporto con queste da accessorio a principale, mentre spetta al condomino che ne afferma la proprietà esclusiva darne la prova. Questo, in sintesi, il convincimento dei ...