Ecotassa ed Ecobonus: ancora dubbi? – Ecco i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate






Vorrei acquistare un’auto fruendo degli incentivi avviati dal governo, ma non ho ben capito, tra tanta confusione che circola, quale veicolo, nel dettaglio, posso acquistare per risparmiare.

Inoltre, mio figlio, che possiede una panda vecchio modello, non ha nemmeno lui compreso se dovrà pagare l’ecotassa o meno.

Ci sono informazioni più chiare?

Sono numerose le richieste di delucidazioni dei contribuenti in merito alla corretta interpretazione di alcuni aspetti degli incentivi per l’acquisto di veicoli elettrici e non inquinanti, delle detrazioni fiscali delle spese per le infrastrutture di ricarica e dell’imposta.

Proprio per questo, il 28 Febbraio 2019, l’agenzia delle Entrate ha pubblicato una nota di chiarimenti sul proprio sito web.

Tra i punti chiave del chiarimento, si evince che che l’ecotassa si applica solo sui veicoli per i quali sia acquisto sia immatricolazione avvengono dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021.

Coloro che hanno già sottoscritto un contratto di acquisto e aspettano la targa non devono pagare alcun “malus”.

Inoltre, è fatta netta distinzione in incentivanti l’acquisto di autovetture nuove di categoria M1 (almeno 4 ruote e per trasporto di massimo 8 persone) a basse emissioni di anidride carbonica (per la precisione biossido di carbonio, ovvero Co2) e disincentivanti (l’imposta-ecotassa) lo shopping, sempre di vetture nuove che però ne emettono un quantitativo superiore a 160 g/km.

In particolare, il documento si sofferma sulle autovetture che possono beneficiare degli incentivi e individua i documenti che le imprese costruttrici o importatrici devono ricevere dal venditore e conservare ai fini della fruizione del credito d’imposta oltre a fornire indicazioni sulla cosiddetta ‘Ecotassa‘ sui veicoli inquinanti.

La legge di Bilancio 2019 – riconosce un contributo da 1.500 euro a 6.000 euro per l’acquisto (anche in locazione finanziaria) e immatricolazione in Italia dal 1°marzo 2019 al 31 dicembre 2021, di un veicolo per il trasporto di persone fino a 8 posti oltre il conducente (categoria M1) nuovo di fabbrica con emissioni inquinanti di CO2 inferiori a 70 g/km e prezzo da listino ufficiale della casa produttrice inferiore a 50.000 euro (Iva esclusa).

L’importo del contributo varia a seconda della presenza o meno della contestuale consegna per la rottamazione di un veicolo della stessa categoria omologato alle classi Euro 1, Euro 2, Euro 3 o Euro 4.

Il venditore riconosce il contributo all’acquirente sotto forma di sconto sul prezzo di acquisto. Successivamente l’impresa costruttrice o importatrice dell’auto rimborsa l’importo al venditore e lo recupera a sua volta sotto forma di credito d’imposta da utilizzare in compensazione. L

La risoluzione chiarisce che il costruttore del veicolo è il soggetto che detiene l’omologazione dell’auto e che ne rilascia all’acquirente la dichiarazione di conformità.

Le nuove misure prevedono anche una nuova detrazione fiscale del 50%, su un ammontare complessivo non superiore a 3.000 euro da ripartire in dieci quote annuali di pari importo, per le spese di acquisto e installazione di punti di ricarica per i veicoli elettrici sostenute dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021.

La risoluzione chiarisce che la detrazione dell’imposta sui redditi spetta sia ai soggetti Irpef sia ai soggetti Ires e viene riconosciuta anche per gli acquisti effettuati dai condomini.

Dalle Entrate arrivano, inoltre, i chiarimenti relativi agli incentivi per l’acquisto di motoveicoli elettrici o ibridi nuovi e la contestuale rottamazione del veicolo appartenente alle categorie Euro 0, Euro 1 o Euro 2.

A chi nel corso del 2019 compra in Italia un veicolo elettrico o ibrido nuovo di fabbrica (con potenza inferiore o uguale a 11 kW, delle categorie L1 e L3) e consegna per la rottamazione un veicolo delle stesse categorie di cui sia proprietari o utilizzatori (leasing finanziario) da almeno 12 mesi è riconosciuto un contributo pari al 30% del prezzo di acquisto fino a un massimo di 3.000 euro.

Quanto all’Ecotassa, è dovuta da chi acquista, anche in locazione finanziaria, e immatricola in Italia un veicolo nuovo di categoria M1 con emissioni di CO2 superiori alla soglia stabilità dal 1° marzo 2019 e fino al 31 dicembre 2021.

La risoluzione chiarisce che l’imposta è dovuta entro la data di immatricolazione del mezzo.

L’imposta, il cui importo è parametrato in base a 4 scaglioni di emissioni di CO2, va versata tramite F24 da parte dell’acquirente del veicolo o da chi richiede l’immatricolazione.

1 Marzo 2019 · Andrea Ricciardi


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