È possibile pignorare il diritto di abitazione?

Il diritto di abitazione, a differenza di usufrutto e diritto d'uso, ha carattere particolare e personale tale da non potere essere ceduto a terzi












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Sei anni fa, tramite donazione, ho ricevuto la casa che mia madre aveva ereditato dai miei nonni. È interamente mia mentre lei ha mantenuto il diritto di abitazione. Mi chiedo questo: siccome ha dei debiti, uno di circa 18mila euro, uno di 10mila e uno di 6mila (l’ultimo sta venendo saldato da me per aiutarla), è possibile venga messa un’ipoteca sull’intera casa perché la somma supera ventimila euro? È possibile subire qualche atto giudiziario? La ringrazio

L’ipoteca su un immobile può essere iscritta solo per debiti non rimborsati del nudo proprietario: il diritto di abitazione è un bene strettamente personale che non può essere, in alcun modo, trasferito a terzi, il che vuol dire che un pignoramento finalizzato ad espropriare il diritto di abitazione, detenuto da Caio, non potrebbe essere trasferito a Tizio, e, dunque, non avrebbe alcun senso, per Tizio, avviare un’azione di esproprio a carico di Caio riguardante diritto di abitazione da questi detenuto.

Peraltro, l’articolo 1022 del codice civile parla chiaro: chi ha il diritto di abitazione di una casa può abitarla limitatamente ai bisogni suoi e della sua famiglia: il diritto di abitazione, in particolare, non dà al titolare alcun diritto sui frutti, dato che le facoltà allo stesso attribuite si riferiscono soltanto ai bisogni suoi e della sua famiglia.

Il diritto di abitazione, a differenza dell’usufrutto e del diritto di uso, ha carattere talmente particolare e personale da non potere né essere ceduto ad altri, nemmeno quanto all’esercizio, né avere attuazione diversa da quella dell’abitazione personale dell’immobile da parte del relativo titolare (Corte di cassazione sentenza 3974/1984)

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13 Ottobre 2022 · Michelozzo Marra

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