Come potrebbe un soggetto singolo avere un ISEE superiore al reddito IRPEF?





Nel modulo per il reddito di cittadinanza si richiede che il valore ISEE sia inferiore a 9360 euro e che il reddito familiare sia inferiore a 6000 euro.





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Nel modulo per il reddito di cittadinanza si richiede che il valore ISEE sia inferiore a 9360 euro e che il reddito familiare sia inferiore a 6000 euro.

Mi chiedo come potrebbe un soggetto singolo avere un ISEE superiore al reddito IRPEF?

BEGINNISH

L’ISE è la somma dell’indicatore della situazione reddituale, e del venti per cento dell’indicatore della situazione patrimoniale: se indichiamo con ISR l’indicatore della Situazione Reddituale, con ISP l’indicatore della Situazione Patrimoniale, e con fattore di scala il parametro della scala di equivalenza corrispondente alla specifica composizione del nucleo familiare, avremo ISE = ISR + 20% ISP e ISEE = ISE / fattore di scala.

Vero, se il nucleo familiare è costituito da un unico elemento, il fattore di scala è 1. Se il patrimonio mobiliare ed immobiliare sono nulli, nullo è l’Indicatore della Situazione Patrimoniale (ISP) e, pertanto, otteniamo ISEE = ISR.

Ma con un patrimonio immobiliare e/o mobiliare non nulli, già l’ISEE (che, lo ricordiamo, è Indicatore della Situazione Economica Equivalente) risulterebbe, anche per un single, maggiore del reddito familiare IRPEF, nonche dell’Indicatore della situazione reddituale del singolo.

Ancora, l’articolo 4, comma 2, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) 159/2013 (Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell’Indicatore della situazione economica equivalente ISEE), che stabilisce come calcolare l’ISEE, ed in particolare l’ISR, dispone che ai fini del calcolo dell’indicatore della situazione economica equivalente, il reddito di ciascun membro del nucleo familiare è ottenuto sommando le seguenti componenti, riferite al secondo anno solare precedente la presentazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU):

  1. reddito complessivo ai fini IRPEF;
  2. redditi soggetti a imposta sostitutiva o a ritenuta a titolo d’imposta;
  3. ogni altra componente reddituale esente da imposta, nonché i redditi da lavoro dipendente prestato all’estero tassati esclusivamente nello stato estero in base alle vigenti convenzioni contro le doppie imposizioni;
  4. i proventi derivanti da attività agricole, svolte anche in forma associata, per le quali sussiste l’obbligo alla presentazione della dichiarazione IVA; a tal fine va assunta la base imponibile determinata ai fini dell’IRAP, al netto dei costi del personale a qualunque titolo utilizzato;
  5. assegni per il mantenimento di figli effettivamente percepiti;
  6. trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, incluse carte di debito, a qualunque titolo percepiti da amministrazioni pubbliche, laddove non siano già inclusi nel reddito complessivo di cui alla lettera a);
  7. redditi fondiari relativi ai beni non locati soggetti alla disciplina dell’IMU (Imposta Municipale Propria), non indicati nel reddito complessivo IRPEF. A tal fine i redditi dei fabbricati si assumono rivalutando la rendita catastale del 5 per cento e i redditi dei terreni si assumono rivalutando il reddito dominicale e il reddito agrario, rispettivamente, dell’80 per cento e del 70 per cento. Nell’importo devono essere considerati i redditi relativi agli immobili all’estero non locati soggetti alla disciplina dell’imposta sul valore degli immobili situati all’estero (di cui al comma 15 dell’articolo 19 del decreto-legge 201/2011) non indicati nel reddito complessivo IRPEF, assumendo la base imponibile determinata ai sensi dell’articolo 70, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR). In altre parole il valore dell’immobile è costituito dal costo risultante dall’atto di acquisto o dai contratti e, in mancanza, secondo il valore di mercato rilevabile nel luogo in cui e’ situato l’immobile. Per gli immobili situati in Paesi appartenenti all’Unione europea o in Paesi aderenti allo Spazio economico europeo che garantiscono un adeguato scambio di informazioni, il valore e’ quello catastale come determinato e rivalutato nel Paese in cui l’immobile è situato ai fini dell’assolvimento di imposte di natura patrimoniale o reddituale. I redditi dei terreni e dei fabbricati situati all’estero concorrono alla formazione del reddito complessivo nell’ammontare netto risultante dalla valutazione effettuata nello Stato estero per il corrispondente periodo di imposta o, in caso di difformità dei periodi di imposizione, per il periodo di imposizione estero che scade nel corso di quello italiano. I redditi dei fabbricati non soggetti ad imposte sui redditi nello Stato estero concorrono a periodo di imposta, ridotto del 15 per cento a titolo di deduzione forfetaria delle spese;
  8. il reddito figurativo delle attività finanziarie, determinato applicando al patrimonio mobiliare complessivo del nucleo familiare, con la sola esclusione dei depositi e conti correnti bancari e postali, il tasso di rendimento medio annuo dei titoli decennali del Tesoro ovvero, ove inferiore, il tasso di interesse legale vigente al 1° gennaio maggiorato di un punto percentuale;
  9. il reddito lordo dichiarato ai fini fiscali nel paese di residenza da parte degli appartenenti al nucleo, iscritti nelle anagrafi dei cittadini italiani residenti all’estero (AIRE), convertito in euro al cambio vigente al 31 dicembre dell’anno di riferimento del reddito.

Già basterebbe questo per chiarire come un single, anche privo di patrimonio mobiliare e immobiliare (ISP), possa registrare un ISEE maggiore del reddito IRPEF: sarebbe sufficiente che il single percepisse uno dei redditi indicati dalla lettera (b) alla lettera (i).

Ma non basta: potrebbe capitare anche il contrario e cioè che il single, pur privo di patrimonio mobiliare e immobiliare (ISP), pur percependo solo un reddito IRPEF, possa avere un reddito del nucleo familiare ISEE minore del reddito IRPEF.

Infatti, il reddito del nucleo familiare ISEE (coincidente nell’ipotesi fatta, con il solo reddito IRPEF), devono essere sottratte (per ottenere l’ISR) fino a concorrenza le seguenti componenti (sempre riferite al secondo anno solare precedente la presentazione della DSU):

  1. l’importo degli assegni periodici effettivamente corrisposti al coniuge, anche se residente all’estero, in seguito alla separazione legale ed effettiva o allo scioglimento, annullamento o alla cessazione degli effetti civili del matrimonio come indicato nel provvedimento dell’autorità giudiziaria. Nell’importo devono essere considerati gli assegni destinati al mantenimento dei figli;
  2. l’importo degli assegni periodici effettivamente corrisposti per il mantenimento dei figli conviventi con l’altro genitore, nel caso in cui i genitori non siano coniugati, né legalmente ed effettivamente separati e non vi sia provvedimento dell’autorità giudiziaria che ne stabilisce l’importo;
  3. fino ad un massimo di 5.000 euro, le spese sanitarie per disabili, le spese per l’acquisto di cani guida e le spese sostenute per servizi di interpretariato dai soggetti riconosciuti sordi, indicate in dichiarazione dei redditi tra le spese per le quali spetta la detrazione d’imposta, nonché le spese mediche e di assistenza specifica per i disabili indicate in dichiarazione dei redditi tra le spese e gli oneri per i quali spetta la deduzione dal reddito complessivo;
  4. l’importo dei redditi agrari relativi alle attività di imprenditore agricolo (articolo 2135 del codice civile) svolte, anche in forma associata, dai soggetti produttori agricoli titolari di partita IVA, obbligati alla presentazione della dichiarazione ai fini dell’IVA;
  5. fino ad un massimo di 3.000 euro, una quota dei redditi da lavoro dipendente, nonché degli altri redditi da lavoro ad essi assimilati a fini fiscali, pari al 20% dei redditi medesimi;
  6. fino ad un massimo di mille euro e alternativamente a quanto previsto alla lettera e), una quota dei redditi da pensione inclusi nel reddito complessivo percepito ai fini IRPEF – nonché dei trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, a qualunque titolo percepiti da amministrazioni pubbliche, laddove non siano già inclusi nel reddito complessivo ai fini IRPEF – pari al 20% dei redditi ovvero dei trattamenti medesimi.

Concludendo: reddito IRPEF e reddito familiare ISEE sono cosa ben diverse, anche per un single che non detiene patrimonio immobiliare o mobiliare (ISP) e che è percettore del solo reddito IRPEF.

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13 Marzo 2019 · Genny Manfredi

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