DSU ISEE Università padre naturale non convivente non coniugato e madre coniugata






Salve, Vi scrivo in seguito a problemi ed incongruenze che sto riscontrando nella richiesta dell’ISEE per il diritto allo studio universitario.

Iniziando con la mia situazione familiare: i miei genitori non sono mai stati sposati, nè mai conviventi, mio padre ha chiesto il riconoscimento intorno al mio primo anno di età, porto pertanto il suo cognome. Dubito possa essere rilevante, ma ha un altro figlio, sulla trentina, che non mi risulta far parte del suo nucleo familiare, avuto con la ex coniuge (divorziati) ben prima che nascessi io (che ho 23 anni).

In termini di mantenimento i rapporti con mio padre sono sempre stati basati su accordi privati; essendomi stato suggerito da un operatore del CAAF di reperire tali accordi, per capire se fosse necessario inserire gli estremi dsu di mio padre nella mia dsu, sono stato da un avvocato cui mi rivolsi anni fa, il quale mi ha fornito due scritture private contenenti gli accordi di mantenimento (datate 1993 e 2009) ed un ricorso per decreto ingiuntivo (datato 2009, precedentemente alla seconda scrittura privata) ingiunto poiché raramente tali accordi furono rispettati; dopo avermeli chiesti, e dopo tutte le noie del caso per reperirli, al CAAF si sono resi conto che tali documenti non sono validi ai fini dell’esclusione di mio padre dalla dsu.

Quanto a mia madre, con la quale ho sempre convissuto, ella è da circa tre anni coniugata, in regime di separazione dei beni; il coniuge ha una residenza diversa, non è mai esistita una residenza comune e l’individuale residenza più duratura è appunto quella del coniuge. Prima di risposarsi era vedovo, e dal precedente rapporto ha una figlia, della mia età, che risiede con lui.

Detto questo, preliminarmente mi sono recato all’ufficio anagrafe del mio comune, chiedendo copia del mio stato di famiglia in cui risultiamo solo io e mia madre.

A fine 2013, con la vecchia normativa, in un primo CAAF sostenevano che io dovessi inserire tra i miei redditi quelli del coniuge di mia madre e quelli di sua figlia; essendomi poi ritirato dalla facoltà per cambiarla il discorso non è mai stato concluso;

A fine 2014, sempre con la vecchia normativa, redditi del coniuge e della figlia alla mano, sostennero che tali redditi non fossero necessari, perchè costoro non facevano parte del mio nucleo;

Quest’anno in un nuovo CAAF mi sono sentito dire che, in virtù della nuova normativa sui genitori non coniugati e non conviventi, avrei dovuto inserire i redditi miei, di mio padre, di mia madre, del coniuge e della figlia.

Dubbioso mi rivolgo ad un altro CAAF ancora, dove un primo operatore sostiene che i redditi da portare sono solo i miei e di mia madre, niente coniuge e figlia, e nemmeno mio padre perchè il citato decreto ingiuntivo del 2009 avrebbe escluso mio padre. Così mi viene chiesto di tornare con la copia dell’originale, vado pertanto dal vecchio avvocato a procurarmela.

Torno: un nuovo operatore dello stesso CAAF sostiene che il decreto e le scritture di cui sono in possesso non sono valide, mi dice quindi di tornare con gli estremi della DSU di mio padre per ultimare la pratica.

Torno, altro operatore: quest’ultima volta mi viene detto che sono tenuto ad inserire i redditi miei, di mio padre, di mia madre e del coniuge, mi chiedono quindi di tornare con le dichiarazioni mancanti.

Un tantino adirato mi rivolgo all’INPS: mi viene detto che la mia DSU dovrà contenere i redditi miei, di mia madre e del coniuge, stop.

Ora, se non fosse che nella realtà io vivo con i soli redditi di mia madre e con qualche irrisorio contributo da parte di mio padre, e che inserire tutte quelle fonti di reddito nella mia DSU mi porterebbe probabilmente a non potermi più permettere di studiare a causa della fascia di reddito che raggiungerei, andrei in un CAAF a caso ad ultimare questa pratica in cui sono incastrato ormai da un paio di mesi.

Mi sembra però di capire che molto sia lasciato alla personale interpretazione dei molti interlocutori citati, vorrei pertanto sapere se sia vero che devo inserire tutti quei redditi all’interno della mia DSU, redditi di cui per inciso non godo minimamente, specialmente quelli del coniuge di mia madre che verso di me non ha nessun obbligo da onorare e che in anagrafe risulta avere un nucleo familiare formato da lui e sua figlia, e se pertanto io debba ritrovarmi a passare dalla fascia di contribuzione minima dell’anno scorso (quella che rispecchia le mie reali condizioni peraltro) ad una fascia decisamente più alta (ed a relativi costi più alti a cui probabilmente non saprei far fronte).

Per cercare di comprendere insieme la questione, piuttosto complicata, che ci è stata sottoposta, partiamo da un concetto fondamentale, valido sia prima che dopo la riforma dell’ISEE, che sta alla base delle definizioni di famiglia anagrafica (quella che risulta dallo stato di famiglia) e nucleo familiare (a cui si fa riferimento per la Dichiarazione Sostitutiva Unica – DSU).

Ebbene, marito e moglie, pur se hanno residenze diverse, appartengono sempre allo stesso nucleo familiare: i membri del nucleo familiare (unico) sono quelli che derivano dall’unione dei componenti delle due famiglie anagrafiche (i due stati di famiglia).

Dunque, il nucleo familiare da cui si parte è quello costituito dallo studente, dalla madre dello studente, dal marito della madre dello studente e e dalla figlia del marito della madre dello studente.

Insomma, con i dati disponibili, il nucleo familiare dello studente, prima della riforma dell’ISEE in vigore da gennaio 2015, sarebbe stato formato dallo studente, dalla madre dello studente, dal marito della madre dello studente, dalla figlia (convivente con il padre) del marito della madre dello studente.

Cosa ha aggiunto la riforma, per quel che riguarda il particolare contesto di cui ci stiamo occupando? Nel tentativo di evitare l’elusione, la riforma ha stabilito che per i benefici sociali destinati agli studenti il cui accesso è regolato dalla DSU ISEE per l’Università (DSU/ISEEU), qualora lo studente abbia un padre naturale mai coniugato con la madre dello studente, allora il padre naturale dello studente entra a far parte del nucleo familiare dello studente.

Si tratta, sicuramente, di un aspetto difficile da digerire per lo studente: ed allora, la riforma ha provato a metterci una pezza, aggiungendo che se, tuttavia, il padre naturale dello studente risulta essere coniugato oppure ha un altro/a figlio/a con una donna diversa dalla madre dello studente allora l’ISEE per l’Universita’ (ISEEU) tiene conto, sì, della situazione economica di tale genitore, ma e’ prevista una particolarita’ di calcolo: in pratica, si integra l’ISEE del nucleo familiare dello studente con una componente aggiuntiva calcolata, sulla base della condizione economica del genitore non convivente, ma con modalità diverse (più favorevoli) a quelle utilizzate se il padre naturale dello studente appartenesse effettivamente al nucleo familiare dello studente.

Cerchiamo adesso, di fare il punto della situazione specifica per lo studente che ci ha interpellato: il reddito (ed il patrimonio) del nucleo familiare dello studente vien fuori tenendo conto, secondo gli algoritmi consueti, dei redditi (e dei patrimoni) dello studente, della madre dello studente, del marito della madre dello studente e della figlia del marito della madre dello studente. Si aggiunge poi, con un algoritmo particolare che ne attenua l’incidenza, il reddito (ed il patrimonio) del padre naturale dello studente.

Ancora una medicina un po’ amara da ingurgitare, se è vero, come è vero, che io vivo con i soli redditi di mia madre e con qualche irrisorio contributo da parte di mio padre.

Ed allora, lo studente può fare in modo di evitare che il reddito del proprio nucleo familiare tenga conto del contributo fornito dal padre naturale, anche attraverso la componente aggiuntiva, presentando ai Servizi Sociali del Comune in cui risiede, istanza diretta ad accertare l’estraneita’ del padre naturale in termini di rapporti affettivi ed economici con il figlio studente. Occorre, di solito, una apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorieta’, corredata dallo stato di famiglia.

A seguito dell’istruttoria condotta dall’assistente sociale, anche con l’eventuale ausilio della polizia municipale, il dirigente del settore certificherà l’eventuale stato di estraneità, in termini di rapporti affettivi ed economici, fra padre e figlio.

Nulla, invece, si può fare per escludere il contributo reddituale (e patrimoniale) apportato dal marito della madre dello studente e da sua figlia.

Questo è tutto.

23 Aprile 2016 · Ornella De Bellis


Se il post è stato interessante, condividilo con il tuo account Facebook

condividi su FB

    

Seguici su Facebook

seguici accedendo alla pagina Facebook di indebitati.it

Seguici iscrivendoti alla newsletter

iscriviti alla newsletter del sito indebitati.it




Fai in modo che lo staff possa continuare ad offrire consulenze gratuite. Dona!




Cosa stai leggendo - Consulenza gratuita

Stai leggendo Forum – Famiglia lavoro pensioni • DSU ISEE ISEEU • nucleo familiare famiglia anagrafica e sostegno al reddito • successione eredità e donazioni » DSU ISEE Università padre naturale non convivente non coniugato e madre coniugata. Richiedi una consulenza gratuita sugli argomenti trattati nel topic seguendo le istruzioni riportate qui.

.