DOMANDA
Dal 2023 sono gravato da pignoramento effetuato dall’ADER al 10% in quanto lo stipendio è inferiore ai 2500 euro. Ora sono stato raggiunto da altro pignoramento da parte di Altoadige Riscossioni sempre ex art. 72-bis DPR 602/1973. Il commercialista del mio datore di lavoro procede alla decurtazione di due quote al 10% e, mi sembra di capire che ciò sia pratica comune farlo.
La mia domanda: non è questa una violazione dei limiti imposti dall’art 72-ter DPR 602/1973? Tale consuetudine non vanifica -rifacendosi presumo al’art. 545 c.p.c.- l’intento favor debitoris di tutelare gli stipendi più bassi?
RISPOSTA
Il massimo che può essere trattenuto da una retribuzione stipendiale è tassativamente, ai sensi dell’articolo 545 del codice di procedura civile, il 20% (un quinto) dello stipendio netto.
Dunque la decurtazione di due quote al 10% non viola alcuna legge in vigore.
Infatti, l’articolo 72 ter del Decreto del Presidente della Repubblica (DPR) 602/1973 stabilisce che le somme dovute a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, possono essere pignorate dall’agente della riscossione in misura pari ad un decimo per importi fino a 2.500 euro e in misura pari ad un settimo per importi superiori a 2.500 euro e non superiori a 5.000 euro.
Ora, l’agente della riscossione è per antonomasia l’Agenzia delle Entrate Riscossione (AdER) che svolge il ruolo di agente nazionale (di default) per la Pubblica Amministrazione, mentre Alto Adige Riscossioni è solo un agente locale che deve, per legge, adeguarsi, comunque, a quanto stabilito dal DPR 602/1973.