Doppio pagamento tassa automobilistica – Decadenza della notifica di una pretesa per tassa dovuta e non versata e prescrizione del diritto al rimborso della tassa versata (per errore) e non dovuta

La notifica di pretesa bollo auto decade se effettuata dopo il 31/12 del 3.o anno successivo a quello in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato







A febbraio 2023 ricevo cartella esattoriale per un bollo del 2017 (dalla cartella risulta anche correttamente notificato l’avviso di accertamento in data 19/8/2019): ho effettuato dei controlli e il bollo è stato pagato su targa errata.

Contatto la Regione Veneto e mi dicono che non c’è nulla da fare in quanto si prescrive il tutto in 3 anni e siamo già alla fase finale del recupero del credito. E’ effettivamente così? La cartella non è prescritta? Non c’è modo di recuperare la somma (per esempio pagando la cartella e richiedendo il rimborso?)

BEGINNISH

Poichè l’avviso di accertamento per il mancato pagamento della tassa automobilistica 2017 è stato correttamente notificato nell’agosto 2019, e quindi prima del 31 dicembre 2020 (la Pubblica Amministrazione deve procedere alla notifica dell’omesso pagamento entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui il pagamento avrebbe dovuto essere effettuato), la pretesa circa il pagamento della tassa automobilistica notificata con cartella esattoriale nel febbraio 2023 non è decaduta (o prescritta, se si preferisce) se, e solo se, l’Agenzia delle Entrate Riscossione (AdER, ex Equitalia che agisce per conto della Pubblica Amministrazione creditrice) ha avviato le operazioni di notifica della cartella esattoriale prima del 31 dicembre 2022 (entro il 31 dicembre del terzo anno successivo alla data di notifica dell’avviso di accertamento 2019 – indipendentemente dalla data di consegna effettiva della cartella esattoriale al destinatario). In pratica, se la cartella esattoriale destinata all’obbligato al pagamento della tassa automobilistica è stata consegnata a Poste Italiane dopo il 31 dicembre 2022, la notifica risulta decaduta (o, se si preferisce, la cartella esattoriale risulta prescritta. Per far valere l’intervenuta prescrizione della cartella esattoriale notificata all’obbligato nel febbraio 2023, bisogna presentare un ricorso amministrativo in autotutela ad AdER e, in caso di mancata risposta tempestiva (la presentazione di un ricorso amministrativo non sospende il termine di 60 giorni dalla notifica dell’atto per il quale eccepire l’intervenuta prescrizione) procedere con ricorso giudiziale alla CTP (Commissione Tributaria Provinciale) entro 60 giorni dalla data di notifica dell’atto esecutivo consegnato nel febbraio 2023. Non guasterebbe un preventivo accesso all’ufficio AdER territorialmente competente per accertare – con richiesta di esibizione in copia della relata di notifica (in pratica, la ricevuta di invio della raccomandata A/R) – la data di consegna a Poste Italiane della cartella esattoriale per la notifica al destinatario.

Il diritto al rimborso della tassa automobilistica, versata nel 2017 e non dovuta, può essere eccepito entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui il versamento è stato effettuato, ovvero entro il 31 dicembre 2020. Dopo il 31 dicembre 2020 il diritto al rimborso è prescritto. Non avrebbe dovuto prendere sottogamba l’avviso di accertamento notificato nell’agosto 2019.

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31 Marzo 2023 · Giuseppe Pennuto


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