Doppia segnalazione alla CRIF per lo stesso debito – Contestarla potrebbe costituire un’arma a doppio taglio


Accordo transattivo a saldo stralcio, centrale rischi CRIF





In passato ho avuto problemi di morosità non sanata con una banca, a seguito di questa morosità abbiamo stipulato con l’istituto di credito un piano di rientro che a sua volta ho rispettato solo parzialmente.

Dopo diversi anni (circa 7) mi arriva una lettera AR che mi informa che la banca ha ceduto il credito ad un soggetto terzo il quale mi scrive e mi intima di pagare entro 30 giorni il debito in caso contrario mi segnaleranno nuovamente al CRIF.

La mia domanda è: possibile che si possa essere segnalati due volte ed a distanza di così tanto tempo per lo stesso debito?

Con il provvedimento interpretativo 438/2017, l’Autorità per la protezione dei dati personali ha fornito chiarimenti e indicazioni di carattere generale su talune disposizioni particolarmente controverse del codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti, che hanno generato dubbi interpretativi, incertezze e difficoltà applicative sia per gli operatori del credito, sia per i debitori.

L’interpretazione autentica dell’Autorità per la protezione dei dati personali ha stabilito che il termine temporale massimo di conservazione della posizione debitoria (tre anni decorrenti dalla scadenza del contratto di finanziamento) non può mai superare, anche per eventuali reiterate segnalazioni sullo stesso rapporto di credito, i cinque anni.

La società cessionaria del credito, pertanto, ritiene di poter segnalare nuovamente il debitore considerando il piano di rientro sottoscritto con l’originario istituto di credito come un nuovo contratto, il cui inadempimento consentirebbe di procrastinare la segnalazione in centrale Rischi oltre il quinquennio massimo consentito.

Tuttavia, sul tema, la giurisprudenza consolidata (sentenza 12876/2015) ha stabilito che deve essere qualificata novativa la transazione che determina l’estinzione del precedente rapporto e ad esso si sostituisce integralmente, di modo che si verifichi una situazione di oggettiva incompatibilità tra il rapporto preesistente e quello dell’accordo transattivo, con la conseguente insorgenza dall’atto di un’obbligazione oggettivamente diversa dalla precedente.

Invece, è qualificabile come transazione semplice, o conservativa, l’accordo con il quale le parti si limitano ad apportare modifiche solo quantitative ad una situazione già in atto e a regolare il preesistente rapporto mediante reciproche concessioni, consistenti (anche) in una bilaterale e congrua riduzione delle opposte pretese.

Nell’ipotesi in cui un rapporto venga fatto oggetto di una transazione semplice o conservativa (che non abbia, cioè, carattere novativo) il mancato rispetto degli obblighi previsti nella transazione fa rivivere l’accordo originario, al contrario di quanto invece accade qualora le parti espressamente o oggettivamente abbiano stipulato un accordo transattivo novativo, cioè implicante il venir meno in via definitiva dell’accordo originario.

Possiamo così affermare che l’accordo transattivo a saldo stralcio, con relativo piano di rientro, non costituisce una transazione novativa poiché, in esso, le parti si limitano a convenire una diversa entità del debito e nuovi termini e modalità di pagamento dello stesso rapporto preesistente e che quest’ultimo rivive nel caso di mancato rispetto delle nuove condizioni concordate a saldo stralcio.

La strategia adottata dal creditore cessionario, dunque, è alquanto sottile e sofisticata: infatti, lei ha tutto il diritto di contestare, presso l’Arbitro Bancario Finanziario (ABF) o presso il giudice ordinario, la seconda minacciata segnalazione in centrale rischi, qualora venisse effettivamente effettuata, eccependo che il piano di rientro sottoscritto con il creditore originario (la banca), e rimasto inadempiuto, non aveva carattere novativo (pertanto la segnalazione minacciata si sostanzierebbe con il censire due volte il debitore per la stessa posizione).

Tuttavia, qualora le sue contestazioni fossero accolte, ed il piano di rientro sottoscritto con il creditore originario (la banca) fosse considerato un contratto non novativo, e comunque accessorio al prestito originario, lei, inadempiente anche rispetto al piano di rientro sottoscritto con la banca, si troverebbe obbligato a rimborsare l’intero credito residuo originario dovuto alla banca, in unica soluzione (essendo evidentemente intervenuta la decadenza dal beneficio del termine) e gravato da corrispettivi interessi moratori maturati per le morosità non sanate, a suo tempo.

A lei la scelta: contestare la minacciata nuova segnalazione in CRIF (Centrale Rischi degli Intermediari Finanziari) ottenendone l’inefficacia ma rischiando l’obbligo di rimborsare l’intero credito residuo originario, oppure soprassedere, restare segnalato in CRIF per altri 36 mesi almeno, e rimanere obbligato a rimborsare solo il credito residuo derivante dal piano di rientro concordato con la banca e mai portato a termine.

23 Marzo 2019 · Simonetta Folliero


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