Donazione prima dell’insorgenza dei debiti


Riduzione e collazione eredità





Avevo una partita iva, ed ho paura di accertamenti perché non in linea con gli studi di settore: possiedo una quota di un immobile (80 mila euro), prima casa dove risiedo. La quota è di nuda proprietà, posso donare la quota a un familiare visto che attualmente la mia è solo una paura e non una certezza che mi arrivi un accertamento? Oppure, siccome la quota è stata comprata da me ma con soldi dei miei genitori (risultante da atto notarile) è possibile revocare questa specie di donazione indiretta restituendo la quota?

L’azione revocatoria è finalizzata a rendere inefficaci, nei confronti del creditore, le donazioni effettuate dal debitore: al momento lei non è debitore e può disporre come crede del suo patrimonio. Quindi, anche donare a chi desidera la nuda proprietà di cui dispone.

La donazione indiretta effettuata a suo favore potrà essere messa in discussione solo da eventuali coeredi alla morte dei suoi genitori, attraverso la richiesta di collazione nella divisione ereditaria.

31 Gennaio 2019 · Carla Benvenuto

In merito al quesito precedente, il notaio e altri professionisti mi hanno detto che se anche la donazione venisse effettuata prima di qualsiasi sorgere di un debito, in futuro l’agenzia delle entrate può sempre chiedere un’azione revocatoria non trovando altri beni, in merito alla donazione indiretta ricevuta dai miei genitori essa potrebbe essere revocata per ingratitudine oppure la donazione sciolta per mutuo dissenso, quale opzione sarebbe la più sicura?

Naturalmente, i professionisti ed il notaio non hanno torto: la nostra risposta è stata formulata sulla base della circostanza che, comunque, l’azione revocatoria dell’atto di donazione sottoscritto dal debitore deve essere avviata dal creditore entro cinque anni dalla sua iscrizione nei pubblici registri immobiliari. Se il debitore si muove per tempo, quando il debito non è ancora sorto, i rischi di azione revocatoria si riducono sensibilmente.

L’altra soluzione, ovvero la risoluzione della donazione per mutuo consenso (o dissenso, se si vuole indicare il venir meno del consenso), è un’altra opzione percorribile e senz’altro più sicura rispetto ad una ipotesi, imminente con altissima probabilità, di escussione coattiva del donatario.

Tuttavia il problema è un altro e non può essere inquadrato senza conoscere nel dettaglio la situazione familiare del futuro probabile debitore: con la donazione della nuda proprietà ricevuta a sua volta dai genitori, infatti, il donatario potrebbe trasferire ad un figlio il bene; con la risoluzione della donazione per mutuo consenso, il bene (la nuda proprietà) rientra nel patrimonio del donante e qui bisognerebbe analizzare i possibili successivi scenari successori, perché non è detto che la nuda proprietà possa essere poi riacquisita dall’ex donatario (o dai suoi discendenti) per eredità.

31 Gennaio 2019 · Annapaola Ferri

La situazione familiare è questa: 2 genitori comprano 1 immobile intestandolo ai 2 figli (donazione indiretta), riservandosi l usufrutto, io mi accorgo che la mia attività potrebbe portarmi problemi fiscali in futuro. Ho due scelte per tutelare l’immobile, donare a mio fratello la mia parte sperando che per 5 anni non succeda nulla, oppure sciogliere la donazione indiretta solo per la mia parte con mutuo consenso. Cosa è più consigliabile, e il mutuo consenso di sciogliemento della donazione non è soggetto ad azione revocatoria? In tal casa potrebbe essere fatto anche all’insorgere dei debiti?

Se l’erede è uno solo, ed ha con lui un buon rapporto, la successione non è complicata, ed allora può optare per la risoluzione della donazione per mutuo consenso. Nell’ipotesi malaugurata di premorienza del fratello rispetto ai vostri genitori, laddove i suoi nipoti (se ve ne sono) non volessero dar seguito agli accordi presi in merito alla successione, potrebbe sempre chiedere, in sede di divisione dell’eredità, la riduzione della donazione ricevuta da suo fratello.

Da tener sempre presente, tuttavia, che qualora si materializzasse, da qui a qualche anno, la consistenza del debito, ora ipotetico, con Agenzia delle Entrate, lei non potrà rimediare con la rinuncia all’eredità.

31 Gennaio 2019 · Carla Benvenuto

Lasciando stare i problemi di successione, litigi ecc, la risoluzione della donazione per mutuo consenso, non è soggetta a azioni revocatorie da parte dei creditori? Quindi potrebbe essere fatta sia prima dell’insorgere dei debiti e sia quando questi si manifestano? I creditori non possono metterci becco?

Come accennato in apertura di questo topic, può essere chiesta al giudice la revocazione di un atto di disposizione del debitore. Pertanto, anche se a questo mondo nulla si può escludere, essendo l’atto di risoluzione della donazione per mutuo consenso un atto congiunto fra donante non debitore e donatario eventuale futuro debitore, che il creditore ne possa chiedere la revocazione e che tale richiesta sia giudicata ammissibile, ci sembra una ipotesi poco verosimile; tanto più, dovendo essere dimostrato che il donante fosse consapevole del pregiudizio arrecato al creditore risolvendo la donazione per mutuo consenso, in un momento in cui il debito neanche esisteva; e tenuto conto che con la risoluzione della donazione per mutuo consenso si ripristina una situazione comunque preesistente.

31 Gennaio 2019 · Annapaola Ferri


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