DOMANDA
Nel 2023 ho donato a mia figlia l’unico immobile di mia proprietà – a quell’epoca avevo divorziato dalla madre e convivevo ufficialmente, già dal 2018, come coppia di fatto con la mia attuale moglie, con la quale mi sono sposato nel 2026: in caso di mia morte, alla mia attuale moglie spetterebbe una quota del valore di quella donazione fatta a mia figlia?
RISPOSTA
Se la donazione non fosse stata effettuata nel 2016 e se, ferma l’attuale situazione familiare, il proprietario dell’immobile avesse voluto redigere testamento, avrebbe potuto lasciare 1/3 dell’immobile alla figlia e 1/3 al coniuge superstite come quote di legittima, mentre 1/3 dell’immobile sarebbe stato disponibile per essere destinato a chiunque, in base alla esclusiva volontà del testatore. Quindi, interpretando la donazione effettuata in vita come volontà del de cuius di favorire la figlia, nei limiti di quanto è consentito dalla legge, il testatore avrebbe potuto lasciare 2/3 dell’immobile alla figlia, mentre 1/3 sarebbe toccato per legge (quota riservata o di legittima) al coniuge superstite.
Ne discende che, in caso di decesso del marito, la moglie superstite, già nella fase di collazione, potrebbe rivendicare 1/3 dell’immobile a suo tempo donato dal padre alla propria figlia.
Tuttavia, il collegio giudicante potrebbe anche annullare completamente, su richiesta della vedova, la donazione effettuata in vita e suddividere al 50% fra figlia e matrigna l’appartamento di proprietà del defunto o destinare una congruente compensazione alla matrigna qualora, nel frattempo, l’appartamento fosse stato alienato a terzi dalla figlia del defunto.