Donazione e debiti di altro erede






Siamo quattro fratelli di cui uno ha debiti con Equitalia: mio padre vorrebbe donarmi la sua casa e nessuno degli eredi, ivi compreso l’indebitato, si opporrebbe e tutti rinuncerebbero alla collazione.

Il mio quesito è questo: potrebbe Equitalia sostituirsi a mio fratello e richiedere la collazione anche dell’appartamento a me donato al momento della successione?

Se si come potremmo evitare il problema?

Quando l’erede e’ un debitore, bisogna sempre tener presente che la rinuncia all’eredita’ in favore di altri eredi, non debitori, non rappresenta una soluzione al problema. Infatti, i creditori dei chiamati all’eredita’ che abbiano rinunciato, possono farsi autorizzare dal giudice, entro cinque anni dalla rinuncia, ad accettare l’eredita’ in nome e per conto del rinunciante debitore ex articolo 524 del codice civile, al solo scopo di soddisfarsi sui beni del debitore e fino a concorrenza dei crediti vantati.

Altre volte, come nell’ipotesi sottoposta dal lettore, la soluzione che si individua per tutelare il futuro erede oberato di debiti e’ quella di lasciare testamento con violazione della quota di legittima oppure effettuare, in vita, una donazione agli eredi non debitori. Tanto, e’ questo il concetto “naif” alla base, se il legittimario non si lamenta e non promuove l’azione di riduzione finalizzata ad ottenere il dovuto, chi e’ che puo’ farlo?

Purtroppo la risposta e’ che, anche in queste circostanza, i creditori possono adire l’autorita’ giudiziaria per chiedere la revocatoria della rinuncia del legittimario all’azione di riduzione, ai sensi dell’articolo 2901 del codice civile.

Infatti, l’articolo 2901 del codice civile prevede che il creditore possa domandare che siano dichiarati inefficaci nei suoi confronti gli atti di disposizione del patrimonio coi quali il debitore rechi pregiudizio alle proprie ragioni.

Si potrebbe eccepire, nel caso specifico, la mancanza di un atto dispositivo, tale non potendo qualificarsi la rinuncia del legittimario all’azione di riduzione, non comportando tale rinuncia il trasferimento di diritti gia’ acquisiti al patrimonio del debitore. Tuttavia, la giurisprudenza ha costantemente dato un’interpretazione estensiva del requisito dell’atto dispositivo nell’ambito dell’azione revocatoria, fino a ricomprendervi anche l’atto abdicativo (come si configura, appunto, la rinuncia all’azione di riduzione) in quanto atto comunque in grado di influire negativamente sul patrimonio del debitore.

Supponiamo, invece, che il debitore accetti il diritto di abitazione, a lui destinato nel testamento, e rinunci a promuovere nei confronti dei coeredi testamentari dello stesso immobile caduto in successione, ogni azione di riduzione per lesione della quota di legittima.

In questo modo, il debitore preclude al creditore la possibilita’ di soddisfarsi sui beni che, in caso di esito positivo di una eventuale azione di riduzione per lesione della quota di legittima, entrerebbero a far parte del suo patrimonio.
La domanda che ci si pone e’ se possa essere oggetto di revocatoria, da parte del creditore, la rinuncia del debitore ad esercitare azione di riduzione per lesione della propria quota di legittima.

I giudici della Corte di cassazione (sentenza numero 4005/13) hanno ritenuto inammissibile l’azione revocatoria rispetto all’atto di accettazione del diritto di abitazione in sostituzione della quota di legittima e di rinuncia all’esercizio dell’azione di riduzione per lesione di legittima, atteso che l’eventuale accoglimento dell’azione revocatoria non consentirebbe al creditore di soddisfare le proprie ragioni, restando i beni nella proprieta’ dei soggetti individuati nel testamento sino al positivo esperimento dell’azione di riduzione della quota di legittima, che presuppone, fra l’altro, la rinuncia al diritto di abitazione (rinuncia che, questo è il fulcro della questione, non può essere imposta al debitore).

In ogni caso, se non si vuol rischiare di perdersi nei meandri della giurisprudenza e dei cavilli giudiziari, la via maestra è sempre la più semplice, cioè quella di vendere l’immobile prima della successione: nessuno potrà contestare la circostanza asserita dal debitore che egli abbia ricevuto, nel frattempo, la quota parte in maniera equa o che i soldi siano stati sperperati, in vita, dal proprietario alienante con “donne gioco e champagne,” senza lasciare il becco di un cent a chicchessia.

11 Gennaio 2015 · Giorgio Martini


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