Domanda su un debito a cui voglio adempiere ad ogni costo






Ho un debito vecchio (ma non prescritto) per un finanziamento che devo (e voglio) pagare. La creditrice originale (che chiamerò A) ha ceduto 5 anni fa il debito ad una nuova società (che chiamerò B). Il motivo di questa situazione è dovuto alla perdita di lavoro allora causata da problemi di salute.

Prima che A cedesse il credito a B, ho fatto richiesta per raccomandata di avere l’estratto conto cronologico di tutto il debito, poiché in 3 diverse diffide ricevute (1 da loro e 2 da avvocati) gli importi erano totalmente differenti.

La società A non mi ha fatto pervenire nulla, e semplicemente ha ceduto a B il credito.

La società B chiede dopo diffida che venga pagata la somma che originariamente chiedeva A, allora cosi come la prima ho fatto tramite raccomandata la richiesta dell’estratto conto cronologico, aggiungendo richiesta di copia contratto originale e lettera di cessione credito. La loro risposta è stata tramite telefonata che per le copie del contratto originale e della lettera di cessione credito non ci sono problemi, ma per l’estratto conto cronologico NON SONO tenuti a darmi nulla.

Dopo la visita domiciliare di un loro “funzionario” presentatosi sotto casa con la dicitura “ufficiale stragiudiziale” (che fantasia che hanno) e dopo essere stato fatto allontanare, ho inviato immediatamente una diffida alla società B, in quanto le mie intenzioni sono di pagare quello che devo, dopo dovuti controlli, e astenersi da visite domiciliari.

Ho chiesto espressamente un saldo cronologico per poter fare una perizia di parte (controllare se all’epoca non abbiano usato tassi ad usura/anatocismo) sia alla società A che poi alla B.

In tutta risposta mi è arrivata una telefonata dove la società B mi propone una saldo e stralcio pari al 50% dell’importo, e se non fosse possibile una saldo completo il restante sarebbe stato dovuto pagare per mazzo di cambiali e se non accettavo avrebbero avviato le fasi per richiedere al giudice un decreto ingiuntivo, ma in tutto questo non mi è stato consegnato il saldo cronologico.

Ora ho 2 domande da porre:

– Si possono rifiutare di inviarmi il saldo cronologico?
– Se dovessero avviare tale procedura, posso oppormi a decreto ingiuntivo visto che si sono rifiutati di mettermi in condizione di avere il saldo cronologico?

Sia chiaro che voglio onorare il debito, quei soldi li ho chiesti in prestito e devo onorare il pagamento, ma voglio pagare ciò che devo, lo somma che devo a chi devo.

Ci spiace molto doverle dare una ferale notizia: lei, pur volendo, non riuscirà, probabilmente mai, a pagare questo debito, dal momento che la cessionaria non potrà presentarsi dal giudice senza uno straccio di estratto conto cronologico (e sarebbe davvero singolare che l’ingiunto, il quale ha anche formalmente chiesto la documentazione nella fase stragiudiziale, potesse prenderne visione solo in sede giudiziale).

Certo, ci vuole poco a metter su un estratto conto cronologico ex post: il problema è che la cessionaria dovrebbe confezionarlo a partire dal quello rilasciato (su carta intestata) al momento della cessione perfezionata con il creditore originario, affinché possa essere calcolato il corretto importo da esigere al debitore.

Quindi, lei non potrà opporsi ad un eventuale decreto ingiuntivo, semplicemente perché, almeno alle condizioni riferite, mai le sarà notificato un decreto ingiuntivo.

Però, il problema può risolverlo (sia a lei che al creditore) accettando l’offerta di saldo stralcio avanzato dalla società cessionaria (sempre sperando che non le propongano uno sconto del 50% su una somma maggiorata del 100% rispetto al debito residuo originario): sappia, tuttavia, che, qualora accettasse il pagamento con cambiali, in caso di nuova malattia con conseguente perdita del posto di lavoro, con le cambiali rimaste impagate il creditore, per avviare le azioni esecutive (pignoramento stipendio, conto corrente, eccetera) non avrà più bisogno di ricorrere al giudice (con l’obbligo di documentare la liquidità, la certezza e l’esigibilità del credito vantato): basteranno, infatti, le sole cambiali non onorate per ingiungere al datore di lavoro o alla banca di provvedere nei confronti del debitore inadempiente.

Infine, visto che lei non fa fatica a scrivere diffide, e volendo darle modo di regolare la questione con raffinata eleganza, il suggerimento è quello di notificare alla società cessionaria una ulteriore diffida e messa in mora ex articolo 1206 del codice civile, secondo il quale il creditore è in mora quando non compie quanto è necessario affinché il debitore possa adempiere l’obbligazione.

Quando il creditore è in mora, è a suo carico l’impossibilità della prestazione sopravvenuta per causa non imputabile al debitore. Non sono più dovuti gli interessi. Il creditore è pure tenuto a risarcire i danni derivati dalla sua mora.

Ci faccia sapere l’effetto che farà la sua diffida e messa in mora del creditore …

18 Ottobre 2018 · Annapaola Ferri


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