Dl sostegni – Proroga sospensione cartelle esattoriali fino al 30 Aprile 2021

E' stata differito dal 28 febbraio al 30 aprile 2021 il periodo di sospensione per il pagamento delle somme derivanti da cartelle esattoriali


DOMANDA

Vorrei sapere se con l’approvazione del decreto sostegni c’è stata un’ulteriore proroga della sospensione della riscossione delle cartelle esattoriali.
Potete fare luce sulla questione?


RISPOSTA

L’articolo 4, comma 1, lettera a), del decreto legge Sostegni, posticipa dal 28 febbraio 2021 al 30 aprile 2021 il periodo sospensione del versamento delle somme derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento affidati all’Agente della riscossione.
Con il comma 4 viene invece stabilito che le comunicazioni di inesigibilità relative alle quote affidate agli agenti della riscossione nell’anno 2018, nell’anno 2019, nell’anno 2020 e nell’anno 2021 sono presentate, rispettivamente, entro il 31 dicembre 2023, entro il 31 dicembre 2024, entro il 31 dicembre 2025 e entro il 31 dicembre 2026.
La lettera b) del comma 1 dell’art. 4, prevede che le rate della rottamazione ter e del saldo e stralcio scadenti nell’anno 2020 possono essere versate integralmente entro il 31 luglio 2021, mentre le rate in scadenza il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio e il 31 luglio 2021 possono essere versate entro il 30 novembre 2021 (sono riconosciuti 5 giorni di tolleranza).
Viene altresì disposto (articolo 4, comma 1, lettera b) che con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all’agente della riscossione dall’8 marzo 2020 al 30 aprile 2021 e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021, nonché, anche se affidati dopo lo stesso 31 dicembre 2021, a quelli relativi alle dichiarazioni presentate nell’anno 2018, per le somme che risultano dovute a seguito dell’attività di liquidazione (art. 36-bis del D. P. R. n. 600/1973 e art. 54-bis del D. P. R. n. 633/1972), alle dichiarazioni dei sostituti d’imposta presentate nell’anno 2017 per le somme che risultano dovute a seguito della liquidazione definitiva dell’indennità di fine rapporto e delle prestazioni pensionistiche (articoli 19 e 20 TUIR), alle dichiarazioni delle imposte sui redditi presentate nell’anno 2017, per le somme che risultano dovute a seguito dell’attività di controllo formale (art. 36-ter del D. P. R. n. 600/1973), sono prorogati:

di 12 mesi il termine di notifica della cartella ai fini del riconoscimento del diritto al discarico delle somme iscritte a ruolo (ex art. 19, comma 2, lettera a, D. lgs. n. 112/1999)
di 24 mesi (anche in deroga alle disposizioni dell’articolo 3, comma 3, della legge n. 212/2000, e a ogni altra disposizione di legge vigente) i termini di decadenza e prescrizione relativi alle predette entrate.



26 Marzo 2021 - Gennaro Andele


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