Decreto legge Cura Italia articolo 67 (comma 4) inerente la proroga biennale dei termini di decadenza e prescrizione scadenti al 31 dicembre 2020


Emergenza coronavirus o virus covid19, fisco tributi e contributi, prescrizione e decadenza delle tasse, prescrizione e decadenza di imposte e tasse





Il decreto legge 18/2020 (Cura Italia) all’articolo 67 (comma 4) prevede che con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi all’attività degli uffici degli enti impositori si applica, anche in deroga alle disposizioni dell’articolo 3, comma 3, della legge 212/2000, nonché dell’articolo 12 del decreto legislativo 159/2015.

Chiedo: è ufficiale che i termini di prescrizione e decadenza inerenti all’attività degli uffici (ma anche degli enti impositori, di quelli assistenziali e previdenziali e degli agenti della riscossione) non scadono più entro il 31 dicembre dell’anno durante i quali si verifica la sospensione, ma vengono prorogati fino al 31 dicembre “del secondo anno successivo alla fine della sospensione”?

Se si, qual è l’anno a cui è da riferire il differimento dei termini di decadenza e prescrizione ai fini dell’accertamento? Infine, il termine individuato ha valore per ogni tipologia di atto oppure ci sono casi particolari?

Per rispondere alla sua domanda bisogna necessariamente riportare il contenuto del citato articolo 12 (comma 2) del decreto legislativo 159/2015, secondo il quale i termini di prescrizione e decadenza relativi all’attivita’ degli uffici degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione aventi sede nei territori dei Comuni colpiti dagli eventi eccezionali, ovvero aventi sede nei territori di Comuni diversi ma riguardanti debitori aventi domicilio fiscale o sede operativa nei territori di Comuni colpiti da eventi eccezionali e per i quali e’ stata disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, che scadono entro il 31 dicembre dell’anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione.

Quindi la norma coinvolge gli enti impositori (Agenzia Entrate, Regioni, Comuni) per tributi (imposte e tasse), (INPS, INAIL, Casse professionali) per contributi previdenziali e assistenziali e (Invitalia, Consap, eccetera) per altre tipologie di debito con lo Stato.

In pratica, poiché sono stati sospesi dal giorno 8 marzo al 31 maggio 2020 tutti i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori, se per un qualsiasi atto sospeso fosse intervenuta la decadenza o la prescrizione al 31 dicembre 2020, decadenza o prescrizione per quell’atto saranno posposte al 31 dicembre 2022.

5 Aprile 2020 · Andrea Ricciardi





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