Ponendosi il condominio, nei confronti dei terzi, come soggetto di gestione dei diritti e degli obblighi dei singoli condomini, attinenti alle parti comuni, l'amministratore assume la qualità di necessario rappresentante della collettività dei condomini sia nella fase di assunzione di obblighi verso terzi, per la conservazione delle cose comuni sia, all'interno della collettività condominiale, come unico referente dei pagamenti ad essi relativi. La circostanza che alcuni dei condomini abbiano provveduto al versamento a favore del condominio delle quote stabilite per le spese ordinarie di gestione (e quindi anche delle spese per il servizio idrico) non può assumere rilievo nei rapporti con un soggetto esterno, quale il fornitore dei servizi idrici. In altre parole, a fronte di un contratto di fornitura d'acqua che vincola il condominio, solo l'amministratore è legittimato a provvedere al pagamento delle somme dovute a titolo di corrispettivo del servizio erogato, con la conseguenza che il puntuale pagamento ...
Il condominio e le morosità » Quando a farne le spese sono gli inquilini in regola
Il condominio e le morosità » Quando a farne le spese sono gli inquilini in regola Morosità condominiale: a farne le spese sono sempre i condomini in regola con i pagamenti. Scopriamo perché. Come noto, la riforma del condominio ha cambiato completamente tutte le regole per il caso di condomini morosi, che non abbiano pagato le quote condominiali. In linea generale, con la nuova normativa è stato chiarito, innanzitutto, che il creditore deve prima tentare di aggredire il condomino moroso con i pagamenti delle quote condominiali chiedendo all'amministratore di condominio l'elenco degli inadempienti. In seguito, qualora il primo tentativo risultasse infruttuoso, il creditore potrà agire anche nei confronti dei condomini in regola coi pagamenti. Ma vengono attuati, sempre più spesso, purtroppo, alcuni modi per aggirare questo sistema e arrivare direttamente a effettuare l'esecuzione forzata verso chi è puntuale negli oneri. Le novità apportate con la riforma del condominio Come chiarito ...
Innanzitutto va premesso che, secondo giurisprudenza consolidata, l'obbligazione condominiale grava pro quota sui singoli condomini, e non in solido per l'intero debito sugli stessi: ovvero la responsabilità del singolo condomino per un debito condominiale è limitato alla sua sola quota in millesimi di proprietà. Va poi aggiunto che il titolo formatosi contro il condominio è valido, ai fini dell'azione esecutiva, contro i singoli condomini: si ritiene, infatti, inammissibile l'azione di condanna contro il singolo condomino, laddove il creditore già disponga di un titolo esecutivo nei confronti del condominio. Per procedere ad esecuzione forzata nei confronti del singolo condomino in base al titolo esecutivo formatosi contro il condominio occorre preventivamente notificare personalmente il decreto ingiuntivo ed il precetto al singolo condomino. Pertanto, va certamente escluso che il creditore del condominio, che abbia ottenuto un titolo esecutivo nei confronti di quest'ultimo, e che intenda agire nei confronti dei singoli condomini per recuperare ...