In determinate fattispecie è possibile riuscire ad ottenere un indennizzo da parte di una compagnia aerea a seguito di un disservizio che si sia verificato su un velivolo e che abbia causato disagi al consumatore.
Un aspetto del quale non tutti i consumatori sono a conoscenza è che le singole compagnie aeree si differenziano tra di loro per tipologie di servizi offerti.
Esiste una legge europea, quindi continentale, che si occupa del tema e che va a stabilire un quadro di insieme per compagnie che volano all’interno dell’Unione Europea anche in materia di risarcimenti.
Tuttavia per ciascun singolo vettore restano differenze nei comportamenti da attuare e nell’andare ad ottenere, eventualmente, tale risarcimento.
Quando si acquista un biglietto è fondamentale avere bene a mente la differenza tra compagnie di bandiera e compagnie low cost: le prime sono compagnie più grandi con le tratte che coprono distanze più lunghe e che offrono servizi di qualità teoricamente maggiore.
Le low cost offrono servizi più a buon mercato ma possono andare spesso e volentieri incontro a disservizi.
Il mercato delle low cost negli ultimi anni è letteralmente esploso e sono tantissime le realtà che oggi operano al suo interno.
Spesso soggette a ritardi o cancellazione voli, per quanto riguarda le compagnie aeree low cost il risarcimento varia a seconda del nome.
In sostanza è cosa differente richiedere un risarcimento a compagnia di bandiera come ad esempio Alitalia o Air France piuttosto che ad una piccola compagnia low cost.
In generale la norma di riferimento è il regolamento comunitario EC 261 che stabilisce i rimborsi per voli in ritardo, cancellazioni, imbarchi negati ed overbooking incluse anche le compagnie low cost.
Fanno eccezione soltanto i cosiddetti casi eccezionali, ovvero disservizi dovuti a cause di forza maggiore e non quindi a negligenza della compagnia aerea: è il caso di condizioni meteorologiche avverse, scioperi, disastri naturali, episodi di terrorismo, attentati.
Nei casi in cui il rimborso sia possibile, la prima cosa da fare è di rivolgersi alla compagnia aerea stessa, anche direttamente dal sito di riferimento, e denunciare il disservizio richiedendo quindi relativo rimborso.
Qualora non si ottenga alcuna risposta o il dovuto risarcimento è possibile rivolgersi alle competenti sedi Enac dell’aeroporto nazionale o dove il volo è atterrato, se si parla di paesi extra Ue.
Il passeggero può anche decidere di intraprendere in modo del tutto autonomo azioni legali di sua iniziativa.
28 Maggio 2019 · Giovanni Napoletano